È tempo del modello Eas

Pubblicato il



In scadenza al 2 aprile 2013 l’invio, esclusivamente telematico, del Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi (Modello EAS), da parte di tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario agevolato.

Si ricorda che le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Si tratta dei benefici ex articolo 148 del Dpr 917/86 (Tuir) e articolo 4, commi 4 e 6, del Dpr 633/1972 (legge Iva), che possono essere fruiti dagli enti associativi non profit, attraverso l’obbligo di comunicazione, con alcune esclusioni, all’Agenzia dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali. La stessa li utilizzerà per indagini preventive sulla reale natura non commerciale delle attività.

La comunicazione per gli enti di nuova costituzione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla costituzione. Pertanto, quella con scadenza fissa al 1° aprile di ogni anno riguarda gli enti per i quali i dati rilevanti comunicati all'Agenzia entro il 1° aprile dell’anno precedente fossero variati.

Si ricorda che è valida la remissione in bonis, che permette di non perdere il diritto alle agevolazioni per mancato o tardivo invio, ma di mantenerle e regolarizzare la trasmissione con il pagamento di una sanzione minima prima dell’intervento dei verificatori del Fisco.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Impresa e Territori, p. 14 - Al 2 aprile il termine per l'Eas - Ca. M.
  • ItaliaOggi7, p. 12 - Modello Eas alle battute finali - Campanari

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito