Telelavoro transfrontaliero: domande di deroga retroattiva entro il 30 giugno 2024

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Telelavoro transfrontaliero: domande di deroga retroattiva entro il 30 giugno 2024

Entro il 30 giugno 2024, i datori di lavoro e i loro intermediari abilitati possono presentare domanda di deroga retroattiva alle ordinarie regole di legislazione sociale in materia di telelavoro transfrontaliero, secondo l'Accordo quadro multilaterale riguardante il telelavoro transfrontaliero abituale.

Il telelavoro transfrontaliero: nozione

Il telelavoro transfrontaliero è un'attività lavorativa svolta sul territorio di uno Stato membro o più Stati membri diversi dal luogo in cui sono situati i locali o la sede operativa del datore di lavoro. Il tratto caratterizzante è l’impiego di tecnologie informatiche che consentono ai lavoratori di rimanere connessi con il datore di lavoro e/o con l’ambiente di lavoro.

ATTENZIONE: Per i lavoratori subordinati, è necessaria un'intesa tra datore di lavoro e dipendente conforme al diritto nazionale.

Principi di legislazione sociale

In materia di legislazione sociale si applica il principio lex loci laboris, tuttavia tale regola può essere derogata nel caso in cui il telelavoro è esercitato normalmente e abitualmente in più di uno stato membro ovverosia ogni qual volta esso rientri nella normale organizzazione del lavoro, in base a un accordo (formale o informale) tra datore di lavoro e lavoratore. Nello specifico:

  • si applica la legislazione dello Stato membro di residenza se una parte sostanziale (pari o superiore al 25 %) dell’attività è esercitata nello stesso Stato membro;
  • si applica la legislazione dello Stato in cui ha sede legale o il domicilio l’impresa o il datore di lavoro.

Un'altra eccezione è prevista dall'articolo 16 del regolamento 883/2004, che consente accordi specifici tra Stati membri.

Accordo quadro multilaterale

L'Accordo Quadro multilaterale in vigore in Italia dal 1° gennaio 2024, ha consentito di superare la criticità legate al periodo pandemico, permettendo ai telelavoratori transfrontalieri di richiedere, previa presentazione della domanda, l'applicazione della legislazione sociale dello Stato del datore di lavoro, qualora il telelavoro nello Stato di residenza fosse inferiore al 50%.

NOTA BENE: La richiesta di applicazione dell’Accordo deve essere formulata con il consenso del datore di lavoro e del lavoratore e deve riguardare periodi successivi all'entrata in vigore dell'Accordo.

Deroga retroattiva

È possibile richiedere una deroga retroattiva (INPS, messaggio n. 1072 del 13 marzo 2024) nelle seguenti situazioni:

  • il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non è superiore a tre mesi,
  • la richiesta è presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo che precede l’invio dell’istanza non è superiore a 12 mesi.

Procedura di richiesta

Entro e non oltre la data del 30 giugno 2024, previo consenso del lavoratore e previa autenticazione digitale con SPID, CIE o CNS, il datore di lavoro o un intermediario abilitato possono inoltrare la richiesta di deroga sul sito istituzionale dell'Inps, tramite l'applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera”.

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