Dall'Inps i chiarimenti sul telelavoro transfrontaliero abituale

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Dall'Inps i chiarimenti sul telelavoro transfrontaliero abituale

Con il messaggio n. 1072 del 13 marzo 2024, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del telelavoro transfrontaliero abituale contenuta nel nuovo accordo quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e individua le modalità di presentazione delle richieste di deroga per il rilascio del certificato di legislazione applicabile.

Legislazione applicabile durante la pandemia 

Le misure restrittive derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno determinato un aumento del telelavoro transfrontaliero, divenuto, ormai, per molti lavoratori una tipologia di lavoro strutturale.

Durante la pandemia, fa presente l'Inps, l’orientamento della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato quello di ritenere  che il telelavoro in uno Stato membro diverso da quello competente ("abituale") in cui si svolge l’attività lavorativa, a causa dell’emergenza, non dovesse determinare una modifica della legislazione applicabile anche nel caso in cuile attività svolte tramite telelavoro nello Stato membro diverso da quello in cui la persona è assicurata superi la soglia del 25%.

L'orientamento, prorogato poi fino al 30 giugno 2023, è stato adottato per cause di forza maggiore, tornando ad applicarsi, dal 1° luglio 2023,  le disposizioni generali per la determinazione della legislazione applicabile (Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004).

Nuovo accordo quadro multilaterale 

Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore l’accordo quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale.

Predisposto dalla Commissione europea, l'accordo si applica solo agli Stati firmatari.

Per gli Stati che vi aderiscono successivamente alla data di entrata in vigore, lo stesso è operativo dal primo giorno del mese successivo alla firma.

NOTA BENE: L'Italia ha aderito all'accordo il 28 dicembre 2023 ed è in vigore dal 1° gennaio 2024.

Cosa prevede

L'accordo prevede che la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo, su apposita domanda, può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

Con l’accordo in trattazione, dunque, è ridotta la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro.

In particolare, tale fattispecie risponde alle esigenze dei lavoratori, ossia è loro garantita la possibilità di potere continuare a svolgere la prestazione da remoto nello Stato di residenza, senza che ciò comporti una modifica della legislazione applicabile e sia così salvaguardata anche la continuità assicurativa in un solo Stato membro.

Definizione di telelavoro transfrontaliero

Il telelavoro transfrontaliero è quell’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, con le seguenti caratteristiche:

  • viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
  • si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

Ambito di applicazione ed esempi

L’accordo trova applicazione per i lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

Di seguito alcuni esempi:

  • Caso 1: Tizio telelavora per il 40% del suo tempo lavorativo nello Stato di residenza (Stato A) e per il 60% nello Stato in cui ha la filiale il datore di lavoro (Stato B). La sede legale del datore di lavoro si trova in un terzo Stato (Stato C). Poiché Tizio opera al di fuori dello Stato firmatario ove ha la sede statutaria [sede legale o domicilio] il suo datore di lavoro, l'Accordo non si applica.
  • Caso 2: Caio telelavora per il 40% del suo tempo lavorativo nello Stato di residenza (Stato A) e per il 60% nello Stato dove il datore di lavoro ha la sede legale (Stato B). Se entrambi gli Stati sono firmatari si potrà richiedere, in virtù dell’Accordo, l’applicazione della legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro (Stato B).

Legislazione applicabile

Coloro che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero possono richiedere di essere assoggettati alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio, a condizione che il telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza della persona sia svolto in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo.

La richiesta di applicazione dell'Accordo deve essere formulata con il consenso del datore di lavoro e del lavoratore.

ATTENZIONE: In caso di mancata applicazione dell’Accordo, la legislazione applicabile deve essere determinata secondo le norme generali contenute nei regolamenti comunitari.

Richieste di deroga e iter procedurale

Le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato, ossia all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

Cosa fare se intervengono cambiamenti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga?

  • tale circostanza deve essere immediatamente comunicata dal datore di lavoro o dal lavoratore allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro);
  • in tal caso, detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1).

Deroga retroattiva

La domanda di deroga può essere presentata con effetto retroattivo soltanto qualora si verifichi una delle situazioni espressamente previste dall’accordo:

  • il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i tre mesi;
  • la richiesta è presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi.

Documento portatile A1

La richiesta di deroga deve essere trasmessa dai datori di lavoro o intermediari abilitati tramite l’apposito applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera”, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS.

Alla domanda deve essere allegata la copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore.

Allegati

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