Telecamere sul lavoro Reato
Pubblicato il 27 ottobre 2016
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E’ reato istallare telecamere nel luogo di lavoro per controllare i dipendenti, ancorché le stesse non siano poi messe in funzione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso delle amministratrici di una s.r.l esercente night club, che avevano installato nei relativi locali apparecchiature audiovisive dalle quali era possibile controllare a distanza l’attività dei lavoratori dipendenti, in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali.
L’art. 4 Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), puntualizza in proposito il Collegio, vieta espressamente l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che consentano il controllo a distanza dei lavoratori, permettendone l’istallazione - se richiesta da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro e del patrimonio aziendale – solo previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie, aziendali o con la Direzione territoriale del lavoro. Detta violazione integra una condotta criminosa, in quanto idonea a ledere la riservatezza dei dipendenti.
Punibilità senza messa in funzione
Trattasi, nella specie – conclude la Corte con sentenza n. 45198 del 26 ottobre 2016 - di reato di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni alla privacy dei lavoratori, con la conseguenza che per la sua integrazione è sufficiente la mera installazione di apparecchiature idonee al controllo a distanza, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione ed il concreto utilizzo delle stesse.
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