Tax credit manifesti pubblicitari: noti percentuale di fruizione e codice tributo
Pubblicato il 23 marzo 2022
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Facendo seguito alla circolare n. 1/2022, ma soprattutto al provvedimento n. 295258 del 29 ottobre 2021 che ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo dovuto nell’anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento, da emanare entro il 21 marzo 2022, è arrivata l’ufficialità circa la percentuale di fruizione del tax credit “manifesti pubblicitari”.
Con il provvedimento Prot. n. 2022/88902 del 18 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate entro lo scorso 10 marzo è inferiore al limite di spesa di 20 milioni di euro. Pertanto, il credito d’imposta fruibile da ciascun titolare di impianti pubblicitari, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, è pari al 100 per cento dell’importo del canone indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Con risoluzione n. 15 del 22 marzo 2022 è stato fissato anche il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il suddetto credito d’imposta.
Credito d’imposta manifesti pubblicitari: codice tributo
Dunque, i destinatari dell'agevolazione devono inserire nell'F24 il seguente codice tributo:
- “6973” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Lo stesso dovrà essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Invece, se il contribuente deve procedere al riversamento dell’agevolazione, andrà scritto nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Dopo la compilazione, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione.
Credito d’imposta manifesti pubblicitari, domanda e utilizzo
Con la circolare n. 1/E del nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per accedere al tax credit pubblicità, che è stato introdotto dal decreto Sostegni bis in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico. A disposizione ci sono 20 milioni di euro.
Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, la circolare n. 1/2022 ricorda che i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta dovranno comunicare dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, direttamente o tramite un incaricato abilitato, l’importo versato a titolo di canone patrimoniale per l’anno 2021, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A tal proposito, sono state rese disponibili le applicazioni informatiche che consentono, fino al prossimo 10 marzo, la compilazione della comunicazione ed il controllo,
Il credito d’imposta si potrà utilizzare esclusivamente in compensazione, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento agenziale che renderà nota la misura percentuale del tax credit e non potrà essere chiesto a rimborso.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione:
-
il modello F24 si dovrà presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
-
nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Per l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia dovrà comunicare con successiva risoluzione i relativi codici tributo.
Dato che tale credito d’imposta rientra tra gli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» esso:
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non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
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non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo Tuir;
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non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.
Canone unico patrimoniale, cos’è
L’articolo 67-bis del Dl n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021, ha previsto a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati (o in concessione), che abbiano versato il canone dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali, un credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari.
La Legge di bilancio 2020 ha, infatti, introdotto dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap), un “canone unico patrimoniale” che va versato per:
-
l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
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la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Tale canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
Il canone può avere una tariffa annua o giornaliera e deve essere versato in un’unica soluzione direttamente agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ma può anche essere frazionato in rate trimestrali.
Con il precedente provvedimento direttoriale del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258 sono state stabilite le modalità attuative per fruire del credito d’imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro previsto dal decreto ed è stato, inoltre, approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia per beneficiare del credito d’imposta. Ora, con la nuova circolare vengono offerti chiarimenti sulle modalità di fruizione del citato tax credit manifesti pubblicitari.
Credito d’imposta impianti pubblicitari per il canone unico patrimoniale
Il credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale è previsto in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini. Non si applica, invece, alle insegne di esercizio.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno versato, anche tardivamente con interessi e sanzioni, il canone per il 2021 entro la data di presentazione della comunicazione.
Va preso in considerazione solo l’importo effettivamente versato a titolo di canone e non quello astrattamente dovuto dal contribuente.
Specifica l’Agenzia che il credito d’imposta “sarà riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all'anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi”.
Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone andrà ricalcolato parametrando l'importo versato ai 6 mesi.
L'ammontare massimo del bonus sarà pari all'importo del canone 2021 moltiplicato per la percentuale che sarà fissata dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di marzo 2022: se l’ammontare totale delle comunicazioni non supererà il limite di spesa dei 20 milioni di euro, questa percentuale sarà pari al 100 per cento.
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