Tax credit formazione 4.0 potenziato, firmato il decreto attuativo
Pubblicato il 11 luglio 2022
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Firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti il decreto che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolato sulla formazione 4.0, al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano Transizione 4.0.
Il provvedimento del 1° luglio 2022, emanato in attuazione del Decreto Aiuti (Dl n. 50/2022, art. 22), è attualmente alla registrazione della Corte dei Conti ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Con esso vengono indicate due condizioni essenziali per l’accesso al credito d’imposta formazione 4.0 maggiorato per le Pmi:
- l’individuazione dei soggetti formatori;
- la certificazione dei risultati della formazione 4.0.
Per la piena attuazione della misura manca, però, ancora un decreto direttoriale del MiSE con i criteri e le modalità dell’accertamento iniziale e finale delle competenze del singolo dipendente.
Bonus formazione 4.0 potenziato, nuove aliquote
Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, il Decreto Aiuti (articolo 22, comma 1) prevede una maggiorazione della misura del Tax credit formazione.
Si ricorda che tale misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Il decreto ministeriale del 1° luglio ha incrementato le aliquote del credito d'imposta per la formazione 4.0 nel seguente modo:
- dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Il suddetto provvedimento ha, poi, identificato le condizioni per l’applicazione delle due maggiorazioni, stabilendo anche che con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, in difetto di tali condizioni, il tax credit è calcolato al 40% o al 35%, in luogo del 70% e del 50%, rispettivamente per le piccole e medie imprese.
Viceversa, la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Bonus formazione 4.0 potenziato, spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Inoltre, sono riconosciute anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Le attività di formazione che vengono finanziate sono quelle che riguardano: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Nuovo bonus formazione 4.0, i beneficiari
Potranno beneficiare della maggiorazione delle aliquote del tax credit tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse, invece:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
N.B. - La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Attività formative, chi le eroga?
La formazione deve essere erogata da soggetti esterni all’impresa che siano qualificati, ossia inclusi nelle seguenti categorie:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.
Inoltre, è necessario per l’erogazione del processo di formazione il previo accertamento, in capo ai soggetti cui è erogata la formazione, del livello di competenze sia di base e sia specifiche rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali, che avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità da stabilire con futuro decreto direttoriale del MiSE.
In funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce quindi il contenuto e la durata delle attività formative più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati nel suddetto provvedimento ministeriale.
N.B. - Il riconoscimento della maggiorazione è subordinato al superamento di un test finale da parte del partecipante al corso e al rilascio da parte del formatore di un attestato che certifichi l'acquisizione delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso.
Come accedere al tax credit formazione maggiorato
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è fruibile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
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