Tax credit digitalizzazione per tour operator e agenzie di viaggio. Nel decreto i dettagli
Pubblicato il 12 gennaio 2022
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Ministero del Turismo e Ministero delle Finanze hanno dato attuazione alla misura prevista dal PNRR (art. 4, Dl n. 152/2021) a favore di agenzie di viaggio e tour operator che investono in sviluppo digitale (Misura M1C3, investimento 4.2.2 del Piano).
Con decreto firmato il 29 dicembre 2021 i due dicasteri hanno reso note le modalità applicative per fruire dell’agevolazione.
Tax credit digitalizzazione per agenzie viaggio e tour operator
Il credito d’imposta è diretto alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, regolarmente iscritti al registro delle imprese.
Tutti i requisiti richiesti dalla norma devono essere mantenuti fino ai successivi 5 anni dalla concessione dell’agevolazione, a pena di decadenza.
Il credito dovrà rispettare i limiti previsti dal piano temporaneo di aiuti e il regolamento “de minimis”. Non sarà cumulabile con altre agevolazioni, sovvenzioni e aiuti.
Digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator. Investimenti agevolati
Ai beneficiari viene riconosciuto un aiuto sotto forma di credito d’imposta fino al 50% delle spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale.
Nello specifico, vengono agevolati i costi sostenuti per:
- wi-fi (impianti con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download);
- siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
- spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti di promozione per offerte innovative di inclusione e ospitalità per persone con disabilità;
- formazione del titolare o del personale dipendente per le attività elencate.
Previsto un importo massimo di spesa complessivo cumulato di 25.000 euro, con un limite di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.
Il decreto 29 dicembre 2021, inoltre, specifica che gli investimenti:
- devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
- devono essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi;
- devono essere conclusi entro il termine di dodici mesi dall’inizio dell’intervento, con possibile proroga di massimo sei mesi.
Procedura di accesso al tax credit
Entro 60 giorni dall’emanazione del presente decreto, verrà pubblicata apposita comunicazione che indicherà le modalità di accesso alla piattaforma online utile per la presentazione della domanda al Ministero del Turismo. Dall’apertura della piattaforma, le imprese avranno 30 giorni di tempo per inoltrare l’istanza.
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del Turismo pubblica l’elenco dei beneficiari.
Gli incentivi saranno erogati in base all’ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto degli stanziamenti annuali.
Utilizzo del bonus
Il bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator può essere usato in compensazione, con modello F24, a partire dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
E’ altresì possibile scegliere per la cessione del credito, totale o parziale, con facoltà di ulteriore cessione a terzi quali banche e intermediari finanziari o altri soggetti.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte e dell’IRAP.
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