Tax credit affitti, nuovo look dal decreto Agosto

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Tax credit affitti, nuovo look dal decreto Agosto

Uno degli aspetti che ha avuto un impatto non trascurabile su imprese e professionisti nel periodo di inattività collegato al lockdown, è di certo rappresentato dai canoni di locazione quali costi fissi dell’attività.  Con l’intento di “alleggerire” gli effetti di questa problematica è stata messa in campo, in primis, la norma di cui all’articolo 65 del “Cura Italia”: trattasi - lo si ricorda – della possibilità per gli esercenti l’attività d'impresa di fruire di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, limitatamente alle “botteghe e negozi” (ossia agli immobili classificati C/1).  In tale eventualità, il beneficio era concesso solo al locatario: a) titolare di un'attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali; b) intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1. Restavano, così, fuori dal beneficio i contribuenti esercenti attività non soggette agli obblighi di chiusura identificate come “essenziali” dagli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (farmacie, parafarmacie, supermercati, ecc.), i soggetti che detengono l'immobile a titolo di proprietà nonché gli esercenti arti e professioni.

Successivamente, il credito d’imposta agganciato alle spese sostenute per la locazione è stato notevolmente “ampliato” ad opera dell’articolo 28 del decreto cd. “Rilancio”, differenziandosi comunque dalla precedente disposizione di cui al decreto “Cura Italia” concernente il solo mese di marzo 2020.

Da ultimo, il decreto “Agosto” ha rivisto alcuni aspetti della norma di cui al citato articolo 28: in particolare, si estende alle strutture termali il credito d'imposta già riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator; inoltre, detto tax credit viene ora ad essere commisurato – per la generalità di imprese e professionisti - all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento anche al mese di giugno, oltre che a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio; per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il periodo da prendere in considerazione ai fini del bonus riguarda ora, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio. Condizione necessaria per fruire del beneficio è che i soggetti interessati abbiano subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi previsti di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Per meglio comprendere i diversi aspetti di novità, si fornisce una lettura “aggiornata” della relativa norma.

Ambito soggettivo

Focalizzando l’attenzione sul bonus del decreto “Rilancio”, si osserva che possono beneficiare del tax credit:

  • gli esercenti attività d'impresa, arte o professione (inclusi i soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa. – circolare 14/E/2020) con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;  
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • I soggetti esercenti l’attività di «Bed and Breakfast» in via imprenditoriale, laddove l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività; il tax credi spetta anche ove gli immobili, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali (circolare 25/E/2020).

Restano, invece, “esclusi” dalla fruizione del credito d’imposta:  

  • coloro che svolgono attività commerciali/di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi “diversi” (articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir);
  • gli studi di medici che esercitano attività intramoenia senza partita Iva, nel rispetto della normativa sanitaria e dei regolamenti aziendali, in quanto rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (circolare 25/E/2020);

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del decreto “Rilancio”, il credito di imposta in esame spetta anche alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di affari (5 milioni di euro) registrato nel periodo d’imposta precedente.  Ai fini dell’individuazione di tali attività occorre far riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO. Anche qui, resta escluso dal beneficio chi svolge un’attività alberghiera/agrituristica non esercitata abitualmente o un’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. Diversamente, sono inclusi tra i soggetti beneficiari del bonus coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. “stagionale”.

Ciò premesso, per effetto dell’articolo 77 del decreto cd. “Agosto”, viene ampliata la platea dei beneficiari del credito d’imposta. Viene stabilito, infatti, che – alle suddette condizioni – il credito di imposta spetta anche alle “strutture termali”. In sintesi, il bonus sarà ora fruibile, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, anche dalle strutture termali oltre che da quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

Misura del credito d’imposta “affitti”

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza da covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta “precedente” (ossia, il 2019 per i soggetti con periodo d’imposta solare), spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare “mensile” dei canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso “non abitativo” destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.  Diversamente, il tax credit spetta nella misura del 30% dei relativi canoni nel caso in cui le suddette tipologie di immobili siano detenuti a seguito di un contratto di servizi a prestazioni complesse (ossia quei contratti nei quali oltre alla messa a disposizione di vani ad uso ufficio viene fornita una ulteriore serie di servizi aggiuntivi) o di affitto d’azienda.  

Prima di procedere oltre, si rammenta che il legislatore ha “assimilato” alla locazione anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate (nella circolare 14/E/2020) ha precisato che detta “assimilazione” riguarda i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del tax credit, i canoni relativi ai contratti di leasing finanziario. Sono assimilati alla locazione anche i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività previste dalla norma.  Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso.

La prestazione di tali servizi può risultare essenziale e determinante al fine di considerare tali immobili come idonei a configurare una gestione attiva del compendio immobiliare (circolare n.7/E/2013). Trattasi, ad esempio, degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali ovvero dei contratti cd. coworking. Per quanto concerne, poi:

  • l’affitto d’azienda, rientrano nella disposizione in esame la concessione in locazione o godimento di almeno un immobile «destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo»;
  • gli immobili “promiscui”, viene chiarito che rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte/professione e all’uso personale/familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del Tuir. In tal caso, il tax credit è riconosciuto sul 50% del canone di locazione; ciò a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.

 

Resta ferma, inoltre, l’applicazione del beneficio in alcune particolari casistiche.

Casi particolari

 

 

Commercio

al dettaglio

alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi “superiori” a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, in presenza delle altre condizioni, spetta  un  credito d'imposta “ridotto”, ossia rispettivamente:

  • nella misura del 20% (in luogo del 60%) dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo;
  • nella misura del 10% (in luogo del 30%) dei canoni in caso di contratto a prestazioni complesse o affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma.

Enti non commerciali

il beneficio spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tuttavia, l’eventuale svolgimento di attività “commerciale” in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività (circolare 14/E/2020). Sul piano oggettivo, la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati, siano utilizzati ai fini dell’attività istituzionale. Così, nel caso in cui l’ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d’imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma.

Relativamente al canone di locazione corrisposto per la sola parte commerciale, l’ente non commerciale deve verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Nel caso in cui il contratto di locazione stipulato dall’ente sia “unico” è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l’attività commerciale. A tal fine, ad esempio, è possibile fare riferimento ai criteri di allocazione utilizzati nella contabilità interna ai fini della imputazione dei costi e ricavi alle due attività. In assenza, è possibile utilizzare ogni altro criterio che risulti oggettivo e riscontrabile in sede di controllo. Infine, qualora l’ente non commerciale non svolga alcuna attività commerciale nell’immobile, non è richiesta la verifica del calo dei flussi reddituali.

 

Periodo temporale

In base alla norma originaria, l’agevolazione è commisurata all’importo versato nel 2020 con riferimento:

  • per le imprese ed i professionisti, a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio;
  • per le strutture turistico-ricettive con attività stagionale, a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Intervenendo su tale aspetto, il decreto “Agosto” ha modificato la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 28. In particolare, ai suddetti mesi per i quali è possibile far valere il credito d’imposta, viene aggiunto:

  • il mese di “giugno”, per la generalità di imprese e professionisti;
  • il mese di “luglio”, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

Si rammenta che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Laddove, poi, il canone sia stato versato in “via anticipata”, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio “parametrandole” alla durata complessiva del contratto. Nel caso in cui il contratto in essere viene “modificato” con conseguente riduzione dei canoni, ai fini della determinazione del credito d’imposta è necessario considerare le somme effettivamente versate. Diversamente, se il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito.

Condizioni per fruire del bonus

Ferme al decreto “Rilancio” le condizioni per accedere al beneficio. I soggetti interessati alla misura, infatti, dovranno aver subito un calo del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.  In particolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi deve essere verificato “mese per mese”; quindi, può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi previsti. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Restano “fuori” dal vincolo di dimostrare il calo del fatturato/corrispettivi:

  • le imprese che hanno avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza.

La disposizione non specifica a quale "evento calamitoso" si fa riferimento. La relazione illustrativa, invece,  chiarisce che si intende salvaguardare la posizione dei soggetti che “già versavano in stato di emergenza” a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza e per i quali non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).

Utilizzo del tax credit

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in “compensazione” successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito.

Resta ferma la possibilità di “cedere” il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. In sede di conversione del D.L. 34/2020, infatti, è stata prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta:

  • al locatore (purché vi abbia previamente acconsentito) o al concedente;
  • ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito d’imposta.

In tale ipotesi, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, è possibile fruire del tax credit attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta. Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento, i soggetti beneficiari, in assenza di un’espressa previsione normativa, devono rispettare i principi di cui all’articolo 109 del Tuir, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.

Nel caso in cui le “spese condominiali” siano state pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, l’Agenzia ritiene che anche tali spese possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta (circolare n. 11/E/2020, risposta 3.1). Parimenti, nelle ipotesi di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, il canone cui commisurare il credito d’imposta risulta quello determinato nel relativo contratto di locazione.

Riguardo le modalità di “cessione” del bonus occorre far riferimento alle indicazioni del provvedimento 250739/2020. Si rammenta, in particolare, che il credito d’imposta può essere ceduto e la cessione è esercitabile «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021». Così, la comunicazione dell'avvenuta “cessione" dei crediti d'imposta è effettuata, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, pena l'inammissibilità. I cessionari utilizzano il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il cedente (il quale utilizza il codice tributo “6930”). Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione mediante F24 dovranno utilizzare il codice tributo "6931".

Laddove, invece, si intenda utilizzare “direttamente” il tax credit, senza cederlo, è possibile la compensazione tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “6920” (istituito dalla risoluzione 32/E/2020). In sede di compilazione dell’F24, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta. Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante ed i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata mediante F24. L’eventuale “residuo” sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

Sul piano fiscale, si rammenta che il  credito d'imposta  non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap così come non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Inoltre, non si applica il limite generale di compensabilità (elevato, per l'anno 2020, a un milione di euro), di cui all’articolo 34 della L.388/2000, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, della L. 244/2007).

Da ultimo, va segnalato che è possibile fruire del beneficio in esame nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. Per effetto di tale disposizione, gli aiuti (intendendo come tali anche tutte le diverse agevolazioni previste) sono concessi nel limite massimo di 800.000 euro per singola impresa. Si ricorda che - come previsto dal punto 20 della Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final -  le misure di aiuto applicate sulla base del Framework temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti “de minimis”, a condizione che siano rispettate le norme previste da tali regolamenti.

Si rammenta, infine, che, con apposita comunicazione, la Commissione UE ha corretto il tiro sul concetto di “imprese in difficoltà” e sul loro eventuale diritto ad accedere agli aiuti di stato. In particolare, possono godere delle agevolazioni sopra indicate, le microimprese e piccole imprese (ossia quelle che soddisfano i seguenti limiti: numero di dipendenti inferiore a 50 e fatturato annuo oppure attivo di bilancio inferiore a 10 milioni), a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

Cumulabilità

Al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, è prevista la non cumulabilità del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del D.L. n.34/2020 con il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del D.L. n. 18/2020 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.

Resta fermo che, come espressamente previsto dalla circolare 14/E/2020:

  • nell’ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi – ad esempio, nell’ipotesi di pagamento non avvenuto del canone di locazione – è possibile “optare” per il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del Decreto rilancio.
  • per le imprese o esercenti arti e professioni, che non hanno fruito del “credito d’imposta per botteghe e negozi” in relazione al mese di marzo 2020 perché non erano soddisfatti i relativi requisiti, possono fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28, qualora rientrino nel relativo ambito oggettivo e soggettivo.

I recenti chiarimenti del Fisco

Il canone di sublocazione pagato per la stanza di un professionista può beneficiare del tax credit affitti. Questo è quanto chiarito dalle Entrate nell’ambito della risposta all’interpello n. 356 del 15 settembre 2020. Il caso sottoposto all’attenzione del Fisco, in particolare, riguarda un professionista che conduce in “sublocazione” una stanza compresa in un immobile, adibita all'esercizio della propria attività professionale di avvocato e regolata dalla L. n. 392/1978, trattandosi di utilizzo del bene per finalità diversa da quella abitativa. L'Istante evidenzia di aver subito nei mesi di aprile e maggio 2020, in conseguenza dell'emergenza da covid-19, drastiche contrazioni dei redditi derivanti dalla propria attività professionale, che hanno comportato una riduzione in misura superiore al 50% rispetto ai corrispondenti mesi di aprile e maggio 2019. A fronte di tale situazione si chiede se sia possibile accedere al tax credit di cui all’articolo 28 del  decreto Rilancio. Intervenendo sul punto, l’Agenzia delle Entrate, oltre a richiamare le disposizioni stabilite dalla norma, ricorda che la stessa – già nell’ambito della circolare 14/E/2020 – ha chiarito che il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale, in relazione “ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo..” e che “detti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392”. Così, anche se la norma agevolativa non richiama espressamente i contratti di sublocazione, essendo quest’ultimo “collegato” al contratto di locazione originario da un vincolo di reciproca dipendenza, appare chiaro che anche il contratto di sublocazione soddisfi la ratio del tax credit.

Pertanto, tenuto conto che la finalità dell'articolo 28 del decreto “Rilancio” è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, l’Agenzia ritiene che il professionista potrà accedere al beneficio, avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla L. n. 392/1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.

Da ultimo si rammenta che, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui al citato articolo 28, anche il “conduttore” principale potrà fruire del beneficio. Al riguardo, resta fermo che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione “al lordo” del credito d'imposta.

Ulteriore questione affrontata, di recente, dal Fisco concerne gli immobili non accatastati/accatastabili.  Il caso, affrontato nell’ambito della risposta all’interpello n. 364 del 16 settembre 2020, è quello di una S.r.l. che - in possesso tutti i requisiti per poter accedere al credito d'imposta ed eventualmente cederlo alla società locatrice dell'immobile – chiede se possano accedere al tax credit anche i conduttori di immobili non accatastabili /accatastati in quanto di proprietà dello Stato Città del Vaticano, posto che, sul punto, non vi sono chiarimenti espliciti.  Nel fornire risposta “favorevole” alla questione, l’Agenzia sottolinea che i dubbi esposti dal contribuente riguardano la possibilità di usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto “rilancio", in relazione ai canoni di locazione che hanno ad oggetto un immobile per il quale non risulta l'iscrizione in catasto, in quanto "extraterritoriale e di proprietà dello Stato ...", nonché la possibilità di cedere il credito al locatore. Nel caso di specie, quindi, nel presupposto che il bene condotto in locazione sia destinato allo svolgimento effettivo di una delle attività previste dalla norma (“attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”), indipendentemente dalla circostanza che lo stesso non sia "accatastato" in quanto  "non accatastabile” (poiché si tratta di un immobile “extraterritoriale”) l’Agenzia delle Entrate ritiene che “un particolare inquadramento immobiliare non è di per sé dirimente ai fini agevolativi, visto che ciò che rileva è la destinazione del bene immobile”.  In pratica, ciò che rileva ai fini della spettanza del credito d’imposta non è l’ubicazione dell’immobile locato (anche all’estero) o il suo accatastamento, quanto piuttosto l’effettiva destinazione dello stesso alle attività previste dalla norma. Conseguentemente, il contribuente ha diritto all'agevolazione fermo restando il ricorrere degli altri presupposti soggettivi ed oggettivi. 

Si rammenta, altresì, che il comma 5-bis dell'articolo 28 del decreto “Rilancio” prevede espressamente che: "in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone". Così, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, il contribuente può cedere il tax credit al locatore, previa sua accettazione, ponendo in essere la procedura telematica prevista dal Provvedimento 250739/2020.

 

Quadro Normativo

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA INTERPELLO N.364/E DEL 16.09.2020;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA INTERPELLO N.356/E DEL 15.09.2020;

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N.25/E DEL 20.08.2020;

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO N. 250739 DEL 01.07.2020;

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N.14/E DEL 06.06.2020;

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