Tasso annuo (2018) di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi

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Tasso annuo (2018) di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi

Con news del 7 novembre 2018, il Ministero del Lavoro ha reso noto che l’ISTAT ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all’anno 2018.

Il tasso medio annuo composto dalla variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2017, risulta pari a 0,013478; pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,013478.

Si rammenta che il montante contributivo è il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi.

Per determinare il montante contributivo dei contributi bisogna:

  • individuare la base imponibile annua (retribuzione annua per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti oppure reddito annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi), corrispondente ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto o da ricongiunzione fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;
  • calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33% in caso di lavoratore dipendente oppure per l'aliquota di computo del 20% in caso di lavoratore autonomo. Per i parasubordinati, l'aliquota varia dal 17% al 27%;
  • determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL), calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente.

L'importo così ottenuto costituisce, quindi, il montante contributivo per i periodi maturati dopo il 31 dicembre 1995.

La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, escludendo i contributi dell'ultimo anno lavorato, ed ha effetto per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 31 ottobre 2018 – Cumulo pensione e lavoro autonomo. Dichiarazione all’Inps – Pichirallo

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