Tassazione di gruppo. Azioni proprie neutrali nel calcolo partecipativo

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Tassazione di gruppo. Azioni proprie neutrali nel calcolo partecipativo

Nell’ambito della tassazione di gruppo, le azioni proprie, in quanto prive del diritto di voto, hanno carattere neutrale per il rispetto del criterio della partecipazione al capitale sociale agli utili.

Questo è il contenuto della risposta n. 20 del 31 gennaio 2019 dell’agenzia delle Entrate.

Il caso portato all’evidenza del Fisco vede una holding di partecipazione, capogruppo, che ha optato per il regime di tassazione di gruppo. Dopo una cessione infragruppo, è necessario verificare il mantenimento del requisito del controllo nei confronti di una controllata.

La società si chiede, ai fini dell’individuazione del requisito della partecipazione al capitale sociale e alla partecipazione all’utile, se rientrino nelle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria della controllata, da escludere dal numeratore e dal denominatore nel calcolo del rapporto partecipativo, anche le azioni proprie possedute dalla controllata o da società a loro volta controllate da quest’ultima.

Tassazione di gruppo e controllo rilevante

L’Agenzia ricorda che l’opzione per la tassazione di gruppo comporta che il soggetto controllante deve avere una partecipazione nella società che intende consolidare espressiva di un rapporto di "controllo rilevante", in base a quanto stabilito dagli articoli 117 e 120 del Tuir.

A tal proposito, la partecipazione si considera “rilevante” quando contestualmente:

  • esiste un rapporto di controllo “di diritto”, cioè la capogruppo deve detenere nei confronti delle controllate, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società;
  • viene superata la soglia del 50% nella partecipazione al capitale sociale e nella partecipazione all’utile di bilancio.

Inoltre, va verificata la sussistenza del controllo anche con riferimento alle partecipazioni detenute (dalla consolidante) in via indiretta.

Azioni proprie escluse dal rapporto partecipativo

Per la verifica della partecipazione al capitale sociale e all'utile, occorre che il soggetto controllante partecipi, direttamente o indirettamente, con una percentuale superiore al 50 per cento, al relativo capitale e all'utile, considerando l’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo ed escludendo le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale.

In tutti e due i casi si deve considerare il rapporto:

  • tra la “partecipazione al capitale sociale” detenuta dalla controllante (numeratore) e “il capitale sociale di riferimento” della partecipata (denominatore);
  • tra il “numero delle azioni con diritto agli utili” detenute dalla controllante (numeratore) e il “numero totale delle azioni che danno diritto agli utili” della società controllata (denominatore).

Nei due rapporti non si deve tenere conto, sia al numeratore sia al denominatore, delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale.

Se la partecipata possiede azioni proprie, va stabilito se esse possano o meno essere qualificate come azioni prive del diritto di voto e tali sono tutte le azioni non assistite da un diritto di voto pieno ed esercitabile.

L’Agenzia, quindi, conclude per non includere né nel denominatore e né nel numeratore del rapporto partecipativo le azioni proprie.

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