Tassato l’impegno a ristrutturare

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A stabilire che l’impegno di ristrutturare un immobile non rientri tra le operazioni esenti da Iva ma sia soggetto all’imposta perché non qualificabile tra gli impegni finanziari è la sentenza delle Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciata nella causa C-455/05. Per i soli impegni finanziari direttiva, articolo 13, prevede l’esenzione, che, a giudizio della Corte, costituisce nozione autonoma del diritto comunitario che mira ad evitare divergenze nell’applicazione da uno Stato membro all’altro del sistema dell’Iva. Pertanto, essa va interpretata ed applicata in modo uniforme. La specificazione sulla “omogeneità” d’esenzione s’è resa necessaria in quanto la controversia da cui origina la sentenza in epigrafe é sorta per la circostanza che nelle versioni linguistiche della VI direttiva risultano differenze terminologiche. A ben vedere, afferma l'organo di giustizia comunitaria, non si può valutare la portata dell’espressione in base ad un’interpretazione esclusivamente testuale, bensì in funzione del contesto in cui si inserisce, della finalità e del sistema della VI direttiva. Di conseguenza, né la lettera, né il contesto, né la finalità dell’articolo 13, B, lettera d), punto 2, della VI direttiva permettono di concludere per l’intenzione del legislatore comunitario di esentare dall’Iva l’assunzione di impegni di carattere non finanziario.    

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Solo impegni finanziari esenti da Iva – Ricca

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