Tassa extraprofitti delle banche, ultima chiamata alla cassa

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Tassa extraprofitti delle banche, ultima chiamata alla cassa

Con la Legge di conversione del cosiddetto Decreto Asset (anche noto come Decreto Omnibus, Dl n. 104 del 10 agosto 2023) viene modificata profondamente la tassa sugli extraprofitti delle banche.

Con un emendamento in Senato è stata introdotta la possibilità, in alternativa al pagamento del tributo, di accantonare l’imposta a riserva non distribuibile con l’obiettivo di rafforzare il capitale di prima classe.

Cambia, però, il tetto massimo dell’imposta straordinaria che può versare il singolo istituto, la quale sale allo 0,26% dell’importo dell’esposizione al rischio su base individuale, invece dell’1% dell’attivo previsto in origine dal Dl n. 104/2023.

Inoltre, restano fuori dalla base imponibile i titoli di Stato e la possibilità per le banche di scegliere tra il versamento dell'imposta oppure la destinazione a riserva non distribuibile di un importo pari a due volte e mezza l'imposta.

Legge di conversione del Dl Asset: modifica alla norma sugli extraprofitti

La novità più grande entrata nella Legge n. 136/2023, di conversione del cosiddetto decreto Asset, è quella prevista all’articolo 26 del Dl n. 104/2023, sulla tassa sugli extraprofitti delle banche.

La nuova norma introdotta, in particolare, prevede che l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

ATTENZIONE: L’importo massimo del tributo passa dallo 0,1% allo 0,26% degli attivi, ma sono esclusi i titoli di Stato. Infine, i servizi erogati ai clienti non potranno subire rincari per effetto dell’adempimento del detto onere.

Tale imposta colpisce il margine di interesse, ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell’impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio.

Ma, la vera novità è quella contenuta nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 26, che prevede che le banche, in luogo del versamento della tassa, possano destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata, un importo non inferiore a due volte e mezzo l’imposta.

NOTA BENE: Pertanto, l’ammontare dell’imposta straordinaria, viene rimodulata in modo che gli istituti di credito possano evitare di pagarla, destinando un importo pari a due volte e mezzo il valore dell’imposizione per rafforzare il proprio patrimonio.

Inoltre, nel caso in cui la riserva fosse utilizzata per la distribuzione di utili, la banca subirebbe una penale ossia dovrebbe versare l’imposta, maggiorata di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea.

Imposta extraprofitti banche, scadenza

Al comma 4, dell’articolo 26 viene disciplinato il termine di versamento della suddetta imposta straordinaria.

È previsto che l'imposta straordinaria debba essere versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

SCADENZA: Per le banche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. soggetti “non solari”) per i quali tale termine è scaduto nel 2023, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2024.

L’imposta straordinaria va versata in un’unica soluzione sugli extraprofitti per il periodo d’imposta 2022-2023.

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