Tassa di vidimazione libri sociali 2025: scadenza, importo e modalità di pagamento

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Tassa di vidimazione libri sociali 2025: scadenza, importo e modalità di pagamento

Le società di capitali e gli altri enti assimilati devono provvedere entro il 17 marzo 2025 (il giorno 16 marzo cade di domenica) al versamento in misura forfetaria della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e la numerazione dei libri sociali.

Tassa annuale sui libri sociali, cos’è

La tassa annuale sui libri sociali è un obbligo imposto alle società di capitali e ad alcuni enti assimilati, finalizzato alla numerazione e vidimazione dei libri sociali obbligatori, quali il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, il libro del consiglio di amministrazione e altri registri previsti dalla normativa vigente. Questo adempimento deve essere effettuato entro il 16 marzo di ogni anno tramite il versamento di un importo fisso, determinato in base al capitale sociale della società al 1° gennaio dell'anno di riferimento. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare sanzioni amministrative, rendendo fondamentale il rispetto dei termini e delle modalità di pagamento previste.

La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali è disciplinata dal DPR del 26/10/1972, n. 641 e presenta le seguenti caratteristiche:

  • è unica e sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento;
  • è valida anche per libri e registri sociali istituiti prima del termine di scadenza del 17 marzo;
  • è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine;
  • il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • è deducibile nell’anno in cui viene pagata ai fini IRES e IRAP;
  • è versata utilizzando il modello F24 con modalità telematica;
  • è possibile compensare l’importo con eventuali crediti erariali disponibili.

Soggetti obbligati ed esclusi dall’obbligo di pagamento

Sono tenute al versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali le seguenti categorie di soggetti:

  • Società per Azioni (S.p.A.)
  • Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.)
  • Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.)
  • Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.)
  • Società consortili
  • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti

Sono obbligate al pagamento anche le società in liquidazione volontaria e le società sottoposte a procedure concorsuali che prevedono l’obbligo di tenuta dei libri sociali.

I soggetti esclusi dal pagamento della tassa sono:

  • Imprese individuali
  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.)
  • Società cooperative
  • Società di mutua assicurazione
  • Consorzi con attività diversa dalle società consortili
  • Società in stato di fallimento

Inoltre, è dibattuta la soggezione al tributo per le società a responsabilità limitata, poiché non esiste una specifica disposizione nel codice civile che imponga l’obbligo di bollatura dei libri sociali, a differenza delle S.p.A. Tuttavia, la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e delle Camere di Commercio prevede che anche le S.r.l. siano soggette alla tassa, indipendentemente dalla vidimazione effettiva dei libri.

Libri soggetti alla tassa di vidimazione

La tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali è dovuta esclusivamente per i libri obbligatori ai sensi dell'articolo 2421 del codice civile, che comprendono:

  • Libro dei soci;
  • Libro delle obbligazioni;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • Qualsiasi altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura sia stabilito da specifiche norme di legge.

Questi registri devono essere numerati e bollati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o tramite un notaio.

Al contrario, non sussiste l'obbligo di vidimazione per altri libri contabili previsti dal codice civile e dalle normative fiscali, come:

  • Libro giornale;
  • Libro degli inventari;
  • Registri IVA;
  • Registro dei beni ammortizzabili.

Per questi ultimi, l’unica formalità richiesta è la numerazione progressiva delle pagine, che deve essere eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla loro tenuta, senza necessità di bollatura o vidimazione.

Importo della tassa annuale

L'importo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali viene determinato in misura fissa in base al capitale sociale o al fondo di dotazione della società al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per il 2025, gli importi da versare sono i seguenti:

  • 309,87 euro per le società con capitale sociale o fondo di dotazione fino a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale o fondo di dotazione superiore a 516.456,90 euro.

L'importo resta invariato per tutto l'anno, indipendentemente da eventuali variazioni del capitale sociale avvenute successivamente al 1° gennaio. Inoltre, la tassa è deducibile ai fini IRES e IRAP nell'anno in cui viene pagata.

Validità per i registri elettronici

La tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale (articolo 2215-bis del Codice civile), dei registri stessi, in quanto sussiste comunque il presupposto impositivo (interpello n. 42/E del 20 febbraio 2025).

Modalità di versamento della tassa di vidimazione per il 2025

Per il 2025, la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali deve essere versata entro il 17 marzo 2025 utilizzando il modello F24 con modalità telematica.

Il codice tributo da indicare è 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali, specificando l’anno di riferimento 2025 nella sezione "Anno di riferimento". Il pagamento può essere effettuato tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate, home banking degli istituti di credito convenzionati o intermediari abilitati (come commercialisti e CAF).

Le società di nuova costituzione, che non erano operative al 1° gennaio 2025, devono invece effettuare il versamento con bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

È possibile compensare l’importo della tassa con eventuali crediti erariali disponibili. Una volta effettuato il versamento, è necessario conservarne la ricevuta, poiché potrebbe essere richiesta dalla Camera di Commercio o da altri enti in fase di vidimazione dei libri sociali.

Regime sanzionatorio e ravvedimento operoso

L'omesso o tardivo versamento della tassa comporta una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell'importo dovuto, con un minimo di 103 euro.

Per regolarizzare la propria posizione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni in base al ritardo nel versamento:

  • entro 30 giorni: sanzione ridotta al 10%;
  • tra il 31° e il 90° giorno: sanzione ridotta all'11,11%;
  • tra il 91° giorno e un anno: sanzione ridotta al 12,50%.

Oltre alla sanzione ridotta, occorre versare anche gli interessi legali maturati. Il versamento della tassa omessa e degli interessi deve essere effettuato tramite modello F24.

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