Tassa di soggiorno omessa? Non più configurabile il reato di peculato
Pubblicato il 24 marzo 2022
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Va escluso che siano ancora penalmente rilevanti, a titolo di peculato, le condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, realizzate dal gestore della struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, vale a dire prima delle modifiche introdotte dall’art. 180 del Dl n. 34/2020.
Ciò in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies della Legge n. 215/2021.
Con la menzionata norma interpretativa, infatti, il legislatore ha espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole, disposizione che, nella specie, ha attribuito all’operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d’imposta, a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo.
E valenza retroattiva, contestualmente, è da ritenersi assegnata anche alla disciplina sanzionatoria amministrativa correlata a tale mutata qualifica.
Così la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 9213 del 17 marzo 2022, nell'annullare la condanna per il reato di peculato, disposta dai giudici di merito nei confronti della rappresentante legale di una società, titolare di una struttura ricettiva alberghiera, che non aveva versato la tassa di soggiorno al Comune di riferimento, per periodi precedenti al 19 maggio 2020.
Omesso versamento di imposta di soggiorno: fatto non più previsto dalla legge come reato
Nella specie, il GIP aveva applicato all'albergatrice, su richiesta delle parti, la pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, con riferimento alla condotta di appropriazione delle somme ricevute dai turisti a titolo di tassa di soggiorno per gli anni 2016, 2017 e 2018 e al conseguente omesso versamento al Comune dei relativi importi, così come stabilito dal regolamento comunale.
Nel ritenere fondato il ricorso promosso dall'imputata, il Collegio di legittimità ha spiegato che, a seguito della entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 5- quinquies, deve ritenersi che la qualifica soggettiva di responsabile d'imposta vada riconosciuta al gestore della struttura ricettiva anche per i fatti relativi all'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno verificatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore del Dl n. 34/2020.
Conseguenza immediata della novella legislativa è, sul piano penale, quella secondo cui il mancato, ritardato o parziale versamento della tassa di soggiorno, anche per i fatti antecedenti al 19 maggio 2020, non è più sussumibile nel delitto di peculato, postulando tale fattispecie incriminatrice come presupposto necessario della condotta del soggetto attivo la veste giuridica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
Atteso che il fatto oggetto di contestazione non è più previsto dalla legge come reato, si imponeva l'annullamento, senza rinvio, della condanna nella specie irrogata.
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