Tasi, ultimi giorni per il pagamento dell’acconto

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Mancano ormai pochi giorni al 16 ottobre 2014, data fissata per il pagamento dell’acconto della nuova Tassa per i contribuenti residenti negli oltre 5mila comuni, che hanno deliberato le aliquote entro il 10 settembre 2014.

L’acconto Tasi, previsto originariamente per il 16 giugno 2014, è stato rinviato al mese di ottobre proprio a causa del fatto che la norma istitutiva del Tributo, prevista dalla legge di Stabilità per il 2014, è stata più volte modificata tanto che i comuni hanno rimandato l’emanazione dei regolamenti attuativi relativi alle aliquote, rendendo di fatto impossibile procedere al pagamento dell’acconto nei tempi inizialmente previsti.

Pagamento al 16 ottobre con calcoli difficili

Il rinvio del versamento – da effettuarsi mediante F24 oppure tramite apposito bollettino di conto corrente – ha visto coinvolti i numerosi contribuenti in calcoli non proprio agevoli.

In attesa che IMU e TASI si fondano in una "tassa unica", vi è stato il problema di confrontare le due imposte con notevoli difficoltà di calcolo della quota da versare soprattutto per quei contribuenti che si trovano in situazioni particolari: immobili in comproprietà oppure possesso della casa con un altro familiare, ma solo uno dei due vi risiede (casa posseduta da due fratelli).

Comproprietà immobili

I casi di comproprietà di immobili sono molto frequenti e differenti tra loro.

Se la casa in comproprietà funge da abitazione principale per i due comproprietari, entrambi sono tenuti al pagamento della Tasi sulla quota di possesso, nel caso in cui il Tributo non è stato azzerato dal Comune di residenza. Anche le detrazioni vengono divise in parti uguali, a meno che non valgano diverse regole locali. Non è escluso che il totale della Tasi possa, però, essere pagato anche da uno solo dei due comproprietari e se la casa è considerata di lusso è dovuta anche l’Imu.

Se la casa in comproprietà è di fatto abitazione principale per uno solo dei due comproprietari, costui è tenuto al pagamento della Tasi sulla propria quota di possesso, beneficiando delle agevolazioni previste in misura piena; non verserà nulla nel caso in cui il Comune abbia azzerato l’imposta, ma se l’abitazione è considerata di lusso è tenuto a pagare l’Imu.

Colui che è proprietario, ma non vive nell’immobile, è invece tenuto a pagare l’Imu sulla propria quota con l’aliquota prevista e deve versare anche la Tasi se il Comune non ha azzerato il tributo, tenendo conto del limite massimo delle due aliquote sommate tra loro (10,6 per mille ordinario che può salire all’11,4 per mille).
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore del 12 ottobre 2014 - Norme e Tributi, p. 17 - Niente acconto sotto il minimo - Mirto

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