Tariffa omnicomprensiva soggetta a Iva se si qualifica come corrispettivo di un’attività commerciale

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Il Gestore dei servizi energetici (Gse) interpella l’Amministrazione finanziaria in merito al corretto trattamento fiscale da riservare alla tariffa omnicomprensiva corrisposta a chi immette in rete energia elettrica non autoconsumata.

Il Fisco risponde con risoluzione n. 88 del 25 agosto 2010.

L’istante, riprendendo quanto affermato in precedenza con la circolare n. 46/2007, sostiene che la tariffa omnicomprensiva può essere accomunata alla tariffa incentivante e per tali ragioni ritiene che essa non può assumere rilevanza ai fini Iva, mentre ai fini delle imposte dirette rileva come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir.

Nella risoluzione n. 88/E, l’Agenzia si sofferma sulla natura della tariffa omnicomprensiva e su come essa rilevi dal punto di vista fiscale.

Per il Fisco, se viene introdotta in rete energia prodotta e non autoconsumata da parte di persone fisiche e enti non commerciali, con impianti non superiori a 20 kw utilizzati per alimentare la propria abitazione o la sede dell’organizzazione, non si ricade nella fattispecie dell’attività commerciale svolta abitualmente, dato che l’impianto è destinato prevalentemente a scopi “personali”. In tali circostanze, si concorda con l’interpellante, e la tariffa erogata si considera non imponibile ai fini Iva, mentre lo è sul fronte delle imposte dirette (reddito diverso).

Nel caso in cui, invece, l'immissione in rete dell'energia non autoconsumata avviene ad opera di persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kw, che non risultano posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente, persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kw, soggetti che svolgono attività commerciale o di lavoro autonomo, si configura sempre una fattispecie assimilabile all’attività commerciale e in quanto tale la tariffa omnicomprensiva va assoggettata ad Iva.

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