Risarcimento danno biologico: al via la nuova Tabella Unica Nazionale (TUN)

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Risarcimento danno biologico: al via la nuova Tabella Unica Nazionale (TUN)

Ai nastri di partenza la nuova Tabella Unica Nazionale (TUN) per la determinazione del valore economico del danno biologico alle persone da incidenti stradali e da errori medici.

Il Regolamento che introduce la Tabella è contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 12 del 13 gennaio 2025, approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 - Suppl. Ordinario n. 4) ed in vigore dal 5 marzo 2025.

Danno biologico: introdotta la Tabella Unica Nazionale nel sistema dei risarcimenti

Il nuovo strumento normativo è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 novembre 2024.

NOTA BENE: Il nuovo Regolamento ha l’obiettivo di uniformare i criteri di risarcimento per le lesioni di non lieve entità (macrolesioni) derivanti da sinistri stradali e casi di responsabilità sanitaria.

La TUN è stata elaborata in conformità con quanto previsto dall’articolo 138, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209/2005), il quale stabilisce che il valore pecuniario attribuito a ciascun punto di invalidità debba essere determinato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

La tabella, inoltre, prevede coefficienti di variazione basati sull’età del soggetto danneggiato, in modo da rendere il risarcimento più equo e proporzionato.

Macrolesioni: sistema di valutazione omogeneo su tutto il territorio nazionale

L’introduzione di questa nuova regolamentazione mira a colmare le disparità attualmente esistenti tra i diversi criteri di risarcimento adottati dai tribunali italiani, come quelli delle tabelle di Milano e Roma, garantendo così maggiore coerenza nel riconoscimento degli importi dovuti a chi ha subito un danno.

La TUN sarà applicabile ai sinistri che si verificheranno successivamente all’entrata in vigore del DPR, e disciplinerà il risarcimento non solo per il danno biologico permanente, ma anche per quello temporaneo, morale e, in alcuni casi, personalizzato sulla base delle specifiche circostanze del caso.

Iter normativo e soggetti coinvolti  

Il percorso normativo che ha portato alla definizione della TUN ha previsto una fase preliminare di approvazione, avvenuta già nel mese di gennaio 2024.

Tuttavia, nel corso del processo di consultazione, il Consiglio di Stato ha sollevato alcune criticità di natura tecnica e giuridica, suggerendo modifiche e approfondimenti sul testo. Il Governo ha successivamente recepito queste osservazioni, procedendo a una revisione del regolamento prima di giungere alla sua approvazione definitiva.

Di seguito un'analisi dettagliata della nuova Tabella Unica Nazionale.

Tabella TUN: criteri uniformi per il risarcimento del danno biologico

Il DPR n. 12/2025, segnatamente, introduce il Regolamento "recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

Nel Regolamento, sono contenuti criteri uniformi per la determinazione del risarcimento del danno biologico in caso di lesioni gravi derivanti da incidenti stradali e responsabilità sanitaria.

Contenuti del decreto  

Il DPR stabilisce l’adozione di una Tabella Unica Nazionale (TUN), che permette di quantificare il danno non patrimoniale subito da un individuo in base alla sua percentuale di invalidità permanente.

La tabella attribuisce un valore pecuniario a ogni singolo punto di invalidità, tenendo conto anche dei coefficienti di variazione legati all’età del soggetto leso.

Nello specifico, il decreto introduce:

  • Tabelle e coefficienti per il calcolo del danno biologico e morale, che consentono di determinare il risarcimento in modo standardizzato, attraverso l’applicazione di coefficienti differenziati in base alla percentuale di invalidità e all’età del soggetto leso. (Allegato I).

  • Tabella unica nazionale per il danno biologico, che stabilisce i parametri economici per la liquidazione delle lesioni permanenti (Allegato II, Tabella 1).

  • Tabella unica nazionale per il danno biologico con inclusione del danno morale, che integra il risarcimento del danno biologico con una quota aggiuntiva destinata a compensare il dolore e la sofferenza morale del soggetto leso (Allegato II, Tabella 2).

Modalità di applicazione del decreto  

Tra gli aspetti più rilevanti disciplinati dal provvedimento vi è la definizione del valore economico attribuito al danno subito, la modalità di calcolo delle invalidità temporanee e permanenti e la gestione dell’impatto finanziario della riforma.

Determinazione del valore del primo punto di invalidità  

Uno degli elementi fondamentali regolati dal decreto riguarda la determinazione del valore pecuniario del primo punto di invalidità. Tale valore è stabilito in conformità con quanto previsto dall’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private.

Il calcolo segue parametri specifici che consentono di garantire un'equa valutazione economica del danno biologico subito, introducendo un criterio standard valido su tutto il territorio nazionale.

Liquidazione del danno biologico temporaneo  

Altro aspetto disciplinato dal decreto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo, ossia quello relativo alle menomazioni non permanenti, ma comunque suscettibili di risarcimento.

La normativa stabilisce che tale danno venga calcolato secondo i principi previsti dall’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, introducendo anche una maggiorazione per il danno morale.

In particolare, il risarcimento del danno morale può essere incrementato in una percentuale compresa tra il 30% e il 60% rispetto all’importo riconosciuto per il danno biologico. Questo meccanismo consente di tenere conto delle ripercussioni soggettive della lesione, garantendo un ristoro economico adeguato alla sofferenza patita dal danneggiato.

Nuove regole applicabili ai sinistri occorsi dal 5 marzo 2025

NOTA BENE: Il decreto chiarisce che le nuove regole si applicheranno esclusivamente ai sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore, vale a dire dal 5 marzo 2025.

In questo modo, si intende garantire una transizione graduale verso il nuovo sistema risarcitorio, evitando disparità di trattamento tra i soggetti che abbiano subito un danno prima e dopo l’introduzione della riforma.

La previsione mira ad assicurare una gestione più fluida delle richieste di risarcimento e consente agli operatori del settore – tra cui giudici, avvocati e compagnie assicurative – di adeguarsi progressivamente ai nuovi parametri stabiliti dalla Tabella Unica Nazionale.

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