Svalutazione dei crediti. Il 5% guarda agli accantonamenti dedotti
Pubblicato il 09 giugno 2017
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Sul trattamento fiscale della svalutazione dei crediti è incentrata la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate a mezzo di risoluzione n. 65 dell’8 giugno 2017. In effetti, il parere reso dall’amministrazione finanzia ricalca quanto già affermato con circolare n. 26/2013 e nelle istruzioni al Modello Unico SC.
Una società che opera nel campo del settore energetico fa presente di maturare numerosi crediti commerciali e di provvedere a valutare periodicamente tale crediti e ad iscrivere a conto economico la svalutazione.
In particolare viene chiesto all’Agenzia di chiarire l’esatta determinazione del limite di deducibilità e come comportarsi, in sede di dichiarazione, nell’ipotesi in cui la deduzione non è più ammessa perché l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio (art. 106, Tuir).
La risoluzione n. 65/2017 riafferma che:
- per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa, va effettuato il confronto tra il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti con il totale della svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
- se in un esercizio il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell’esercizio medesimo.
- eDotto.com – Edicola del 5 giugno 2014 - L'Agenzia spiega la disciplina su perdite e svalutazioni dei crediti - G. Lupoi
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