Superbonus: sanabile l’omessa asseverazione e comunicazione cessione del credito?
Pubblicato il 01 agosto 2023
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Se è stata omessa l’asseverazione del tecnico abilitato e la comunicazione della cessione dei crediti per concorrere al Superbonus è possibile ricorrere alla remissione in bonis?
A tale interrogativo l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta con interpello n. 406 del 31 luglio 2023.
Superbonus: omessa asseverazione e comunicazione
Viene rappresentato il caso di una società che ha intrapreso dei lavori su un immobile per efficientamento energetico fruendo della misura del Superbonus (articolo 119, comma 9, lett. a), Dl n. 34/2020).
Nell’ambito degli adempimenti richiesti, però, viene fatto presente che il tecnico non riuscito ad inviare l'asseverazione all'ENEA relativa al 1° SAL entro il 31/03/2023 a causa anche di problemi col portale ENEA; di conseguenza, non è stata inviata la comunicazione per avvalersi dello sconto in fattura.
Si pone, quindi, il quesito all’Agenzia delle Entrate per sapere se sia possibile inviare tardivamente – avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis - all'ENEA l'asseverazione del tecnico abilitato e se, una volta effettuata la spedizione, sia possibile anche inviare la comunicazione all'Agenzia relativa alle spese sostenute nel 2022.
Mancata asseverazione e comunicazione sono sanabili?
Con risposta del 31 luglio 2023 n. 406, l’Agenzia delle Entrate espone la propria posizione sull’utilizzo della remissione in bonis nel caso suddetto.
Tale strumento può essere utilizzato per fruire dei benefici fiscali o regimi opzionali qualora non si sia adempiuto nei termini nell’inoltrare comunicazioni preventive.
Ciò è possibile laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita (nel caso in trattazione
In precedenti casi, l’Agenzia ricorda che è stato applicato l'istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012) per l’omesso invio della scheda da inviare all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Altresì, lo stesso strumento è risultato utile per sanare l'omesso invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022).
Tuttavia, nella situazione prospettata (come ammesso dall’istante), alla data di scadenza dell'obbligo di predisposizione ed invio all'ENEA, nessuna asseverazione compilata debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale era stata predisposta.
Del pari, non risulta possibile sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.
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