Superbonus: come sanare la tardiva asseverazione di riduzione del rischio sismico

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Superbonus: come sanare la tardiva asseverazione di riduzione del rischio sismico

La tardiva od omessa presentazione dell’asseverazione, richiesta per interventi per la riduzione del rischio sismico, non va considerata come un’ipotesi di violazione meramente formale. Come è possibile ravvedersi?

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 332 del 29 maggio 2023, tratta la questione ai fini della fruizione del Superbonus.

Interventi di riduzione del rischio sismico e Superbonus

La normativa riguardante l’accesso al Superbonus – detrazione del 110% delle spese sostenute, nel limite di 96.000 euro - in sede di interventi di riduzione del rischio sismico richiede che l'efficacia degli interventi sia asseverata da un professionista abilitato; il documento è preventivo ai lavori e deve essere presentato, dunque, prima dell’inizio degli stessi.

Se l’asseverazione non viene presentata in tale frangente, può essere considerata una violazione formale?

Tardiva presentazione dell’asseverazione. Si può ricorrere alla tregua fiscale?

La risposta n. 332 del 29 maggio 2023, fornita dalle Entrate, osserva come, sul punto, sia intervenuta la circolare n. 28/E/2022 la quale ha sostenuto che la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione, non essendo in linea con le disposizioni normative, non permette di accedere al beneficio fiscale; da ciò emerge che la violazione non può essere considerata ''meramente'' formale in quanto è di ostacolo all'attività di controllo.

Inoltre, si affronta la questione se detta inosservanza può rientrare nella tregua fiscale - commi da 166 a 173 della legge di bilancio 2023 – dando la possibilità di sanare la mancata presentazione dell’asseverazione.

Va ricordata, in materia di tregua fiscale, la circolare agenziale n. 2 del 27 gennaio 2023 che ha chiarito come sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato.

Dunque, attraverso l’utilizzo della tregua fiscale non è possibile sanare la mancata presentazione nei termini dell’asseverazione.

Mancata asseverazione sanata con remissione in bonis

Il legislatore, si fa presente, offre la possibilità di sanare la violazione avvalendosi della remissione in bonis; ciò è in linea con quanto disposto dall'articolo 2-ter del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito.

Pertanto il contribuente che ha mancato di depositare all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori, può sanare l’omissione – per beneficiare del Superbonus in caso di interventi di riduzione del rischio sismico – con la remissione in bonis sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

A tal fine è necessario:

  • effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione,
  • versare l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1, D.lgs. 471/97, ossia 250 euro.

Opzione di cessione del credito o sconto fattura

Ancora, l’Agenzia delle Entrate rende noto che se il contribuente, per le spese sostenute nel 2022, si è avvalso dell’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell'asseverazione va eseguita prima della presentazione della comunicazione dell'opzione.

ATTENZIONE: Questa, qualora non effettuata entro il 31 marzo 2023, potrà essere sanata nuovamente con la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

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