Superbonus ai forfettari ma con opzione tra cessione o sconto in fattura

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Superbonus ai forfettari ma con opzione tra cessione o sconto in fattura

Con la circolare 24/E arrivano i primi chiarimenti interpretativi sul cd. “Superbonus”. L’incentivo, come noto, consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Nell’ambito del documento di prassi è stato precisato che possono accedere al beneficio anche i familiari ed i conviventi di fatto del possessore o detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori effettuati sugli immobili; in particolare, tali soggetti possono usufruire del superbonus se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione.

L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Via libera al superbonus anche per imprenditori e autonomi purché le spese abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti alla sfera “privata” del contribuente. Tale requisito riguarda solo i lavori realizzati su “unità immobiliari”, mentre non è necessario nel caso gli interventi abbiano riguardato le parti comuni degli edifici in condominio. Il superbonus spetta anche ai soggetti forfettari: questi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Infine, la detrazione del 110% si allarga ad alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione) nonché degli altri costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (spese per l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali, etc.).

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