Superbonus 110%, comunicazioni antifrode con proroga
Pubblicato il 31 ottobre 2024
In questo articolo:
- Superbonus, comunicazioni informazioni a ENEA e PNCS
- Chi è tenuto alla comunicazione antifrode in materia di Superbonus
- Comunicazione antifrode sul 110%, quali informazioni inviare
- Nuove regole di comunicazione antifrode, come allegare la documentazione a ENEA e PNCS
- Termini di invio della nuova comunicazione
Condividi l'articolo:
Spostata la scadenza per l'invio telematico dei dati relativi al monitoraggio preventivo delle "spese superbonus".
Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, la data inizialmente prevista per il 31 ottobre 2024, viene portata al 30 novembre 2024. Questa proroga riguarda le spese già effettuate nel 2024 e quelle anticipate nei mesi restanti del 2024 e/o nel 2025.
I contribuenti obbligati sono tenuti, ai sensi del Dl 39/2024, ad inviare le informazioni sulle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico agevolato e quelli antisismici agevolati.
Le comunicazioni vanno rispettivamente trasmesse all’ENEA per l’efficientamento energetico e al “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche” (PNCS) per gli interventi antisismici.
Superbonus, comunicazioni informazioni a ENEA e PNCS
Con il DPCM del 17 settembre 2024, pubblicato sul sito del Governo, sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini per la trasmissione delle informazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Il decreto, attuativo dell’articolo 3 del DL n. 39/2024 (c.d. Blocca cessioni), stabilisce che tali comunicazioni devono essere inviate all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) per poter beneficiare delle detrazioni fiscali previste dal Superbonus del 110%, come disposto dall’articolo 119 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Il provvedimento, che disciplina la comunicazione antifrode in materia di Superbonus, era molto atteso dalle imprese e nonostante sia stato pubblicato con qualche mese di ritardo rispetto alla data attesa, rappresenta uno step fondamentale per l’attuazione della norma che ha introdotto un nuovo sistema di monitoraggio delle spese relative alla maxi agevolazione: monitoraggio che, in alcuni casi, potrà comportare la perdita delle agevolazioni se non rispettato.
In pratica, viene data attuazione alla norma che prevede che tutti coloro che eseguono interventi di efficientamento energetico e antisismico (sia già avviati che in fase di avvio) debbano inviare una comunicazione aggiuntiva per prevenire frodi connesse al Superbonus. Ciò include un obbligo di trasmettere informazioni dettagliate sulle spese sostenute.
Pertanto, con il provvedimento governativo viene, ora stabilito chi sono i soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni, il contenuto delle informazioni e le modalità e i termini di trasmissione.
Chi è tenuto alla comunicazione antifrode in materia di Superbonus
L'articolo 3 del DL n. 39/2024 introduce una nuova comunicazione obbligatoria per i soggetti che intendono usufruire del Superbonus ai sensi dell’articolo 119 del DL n. 34/2020, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Questa comunicazione è volta a monitorare le spese relative agli interventi agevolabili e riguarda specificamente chi ha presentato la CILA-S (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) entro il 31 dicembre 2023 senza aver terminato i lavori alla stessa data, o chi ha presentato la stessa documentazione dopo il 1° gennaio 2024.
Pertanto, sono tenuti a trasmettere questa comunicazione:
- coloro che entro il 31 dicembre 2023 avevano avviato la pratica CILA-S o richiesto il titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione, ma non avevano concluso i lavori Superbonus entro tale data;
- coloro che hanno presentato la CILA-S o il titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione a partire dal 1° gennaio 2024.
I soggetti coinvolti devono trasmettere le informazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico all'ENEA, per la parte energetica, e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), per quella antisismica, tramite professionisti abilitati.
NOTA BENE: I professionisti abilitati sono responsabili della trasmissione delle informazioni seguendo le linee guida previste, e devono prestare particolare attenzione per evitare errori poiché eventuali dichiarazioni false o mendaci possono comportare gravi conseguenze, inclusi procedimenti penali e sanzioni amministrative fino a 10.000 euro.
Comunicazione antifrode sul 110%, quali informazioni inviare
Le comunicazioni relative agli interventi di efficientamento energetico e antisismico, da inviare rispettivamente all'ENEA e al PNCS, devono contenere una serie di informazioni fondamentali per il monitoraggio delle spese.
In particolare, devono includere:
- i dati catastali dell'immobile su cui si stanno effettuando gli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino all'entrata in vigore del decreto;
- le previsioni di spesa per gli anni successivi (2024 e 2025);
- le percentuali di detrazione spettanti in base alle spese già sostenute e quelle future.
Questi dati sono necessari per garantire il corretto accesso alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus.
Nuove regole di comunicazione antifrode, come allegare la documentazione a ENEA e PNCS
I tecnici abilitati, responsabili dell'invio delle asseverazioni all'ENEA per gli interventi legati al Superbonus, devono includere anche le informazioni richieste dall'articolo 3 del DL n. 39/2024. Questa nuova comunicazione deve essere allegata direttamente all'asseverazione per lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) o per la chiusura dei lavori, integrando il documento con una sezione aggiuntiva. Questa sezione è obbligatoria per tutte le asseverazioni trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del decreto, ed è descritta nell'allegato 1 del decreto stesso (in calce al testo).
La nuova sezione dovrà essere compilata seguendo le istruzioni fornite nell'allegato e sarà parte integrante dell'asseverazione, sia per i lavori in corso che per quelli conclusi.
È importante sottolineare che tale obbligo non si applica alle asseverazioni già trasmesse prima della pubblicazione del decreto, quindi l'adempimento scatterà solo per le asseverazioni inviate successivamente alla data di pubblicazione.
Inoltre, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori e del collaudo statico devono trasmettere le informazioni specifiche al PNCS, come previsto dalle linee guida riportate nell'allegato 2 del decreto (in calce al testo), rispettando i termini stabiliti dal Dpcm.
Termini di invio della nuova comunicazione
Il DPCM 17 settembre 2024 stabilisce con precisione i termini per l’invio delle comunicazioni riguardanti gli interventi di efficientamento energetico e antisismico, necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali del Superbonus. Questi termini sono fondamentali per garantire la corretta gestione delle asseverazioni e delle informazioni legate a questi interventi, evitando eventuali sanzioni o perdite del beneficio fiscale.
Nello specifico, all’articolo 6 è disposto quanto segue.
Per gli interventi di efficientamento energetico, le comunicazioni devono seguire le stesse tempistiche già previste per l’invio delle asseverazioni all’ENEA, come stabilito dall’articolo 119, comma 13, lettera a), del DL n. 34/2020. Questo significa che i tecnici abilitati devono trasmettere le informazioni contestualmente all’invio delle asseverazioni, assicurandosi di rispettare i termini già esistenti per queste procedure.
Per quanto riguarda gli interventi antisismici, le nuove disposizioni si applicano a tutti quei lavori che:
- non sono stati completati entro il 31 dicembre 2023, oppure
- sono stati avviati durante il 2024.
Le informazioni relative a questi interventi devono essere trasmesse al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche, secondo le modalità previste dal DPCM e dai relativi allegati. I termini per l’invio sono perentori e sono così suddivisi:
- entro il 31 ottobre 2024 (prorogato al 30 novembre 2024) per tutti gli stati di avanzamento lavori (SAL) approvati entro il 1° ottobre 2024.
- entro 30 giorni dall’approvazione del SAL, per tutti gli altri casi. Questo significa che, per i SAL approvati dopo il 1° ottobre 2024, i tecnici avranno un mese di tempo per trasmettere le informazioni al PNCS.
Di seguito una tabella con i punti fondamentali del DPCM 17 settembre 2024.
Punto | Descrizione |
---|---|
Obiettivo del DPCM | Definire le regole per le comunicazioni antifrode relative agli interventi del Superbonus 110%. |
Soggetti obbligati | Chi ha presentato la CILA-S entro il 31 dicembre 2023 senza completare i lavori e chi l'ha presentata dopo il 1° gennaio 2024. |
Interventi coinvolti | Efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. |
Informazioni da inviare | Dati catastali, spese sostenute nel 2024, previsioni di spesa per 2024 e 2025, percentuali di detrazione. |
Destinatari delle comunicazioni | ENEA (per efficientamento energetico) e PNCS (per interventi antisismici). |
Professionisti coinvolti | I tecnici abilitati sono responsabili della trasmissione delle informazioni, sotto la loro piena responsabilità. |
Termini di invio (interventi energetici) | Stessi termini delle asseverazioni all'ENEA secondo l'articolo 119 del DL 34/2020. |
Termini di invio (interventi antisismici) | - Entro il 31 ottobre 2024 (spostato al 30 novembre 2024) per SAL approvati entro il 1° ottobre 2024. - Entro 30 giorni dall’approvazione del SAL in tutti gli altri casi. |
Conseguenze di mancato rispetto | Perdita delle agevolazioni e possibili sanzioni penali e amministrative fino a 10.000 euro. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: