Super bonus tirocini
Pubblicato il 02 giugno 2016
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Con circolare n. 89 del 24 maggio 2016 l’INPS ha fornito le istruzioni per beneficiare dell’incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.
Rapporti incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
Le tipologie contrattuali stipulabili sono:
- contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratti di apprendistato professionalizzante;
- contratti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Per i contratti di lavoro part-time, il Super Bonus spetta purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- lavoro accessorio.
L’INPS ha specificato che, poiché l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, lo stesso non spetta per nuova assunzione dello stesso lavoratore, sia che sia stata effettuata dallo stesso datore che ne abbia già fruito, sia da altro datore.
Non è, inoltre, possibile fruire del Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.
Apprendistato professionalizzante
Il Super Bonus riconoscibile per il contratto di apprendistato professionalizzante, corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, se il rapporto ha una durata pari o superiore a 12 mesi, mentre, qualora la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio sarà proporzionalmente ridotto.
Misura
L’importo dell’incentivo spettante è determinato dalla classe di profilazione attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema:
Rapporto di lavoro |
Classe di profilazione |
|||
1 bassa |
2 media |
3 alta |
4 molto alta |
|
Rapporto a tempo indeterminato |
€ 3.000 |
€ 6.000 |
€ 9.000 |
€ 12.000 |
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi vanno proporzionalmente ridotti e l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Requisiti oggettivi
Oltre ai requisiti soggettivi riferiti al lavoratore, per il diritto all’incentivo è necessario il possesso da parte del datore di lavoro della regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006, inerente:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Inoltre l’incentivo è subordinato all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 che l’INPS così riassume:
- l’incentivo non spetta qualora l’assunzione sia effettuata in attuazione di un obbligo preesistente;
- l’incentivo non spetta se l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. In mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assuma, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
- ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
- l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
De minimis ed altri incentivi
Il Super Bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma, analogamente al “Bonus Occupazionale” del Programma “Garanzia Giovani” cui si rinvia.
L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva:
- non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori;
- aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali.
A titolo di esempio chiarisce quindi la circolare n. 89/2016, il Super Bonus è cumulabile senza limitazioni, con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 (Legge n. 208/2015) mentre è cumulabile nel limite del 50% con l’incentivo:
- per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività;
- per l’assunzione di giovani genitori di cui al Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010;
- per l’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi;
- per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 del Legge n. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Fruizione in UniEmens o DMAG
Il datore di lavoro la cui istanza di conferma venga accolta riceverà l’indicazione – all’interno del modulo di conferma dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito, in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Si sottolinea che l’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).
Norme e prassi |
Legge n. 296/2006 Legge n. 183/2011 D.Lgs. n. 150/2015 Legge n. 208/2015 Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 INPS, circolare n. 89/2016 |
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