Super Ammortamento per beni strumentali

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Super Ammortamento per beni strumentali

Incentivati gli investimenti per imprese e professionisti

Il disegno di legge di stabilità 2016 presentato in Senato prevede una misura che interessa le imprese e i professionisti, e che riguarda gli ammortamenti. Naturalmente la disposizione normativa potrà subire delle modifiche nel corso dell’iter di approvazione, e inoltre sarà necessario individuare le coperture finanziarie.

L'intervento legislativo merita tuttavia di essere analizzato in quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali effettuati da imprese e professionisti nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, e se l’agevolazione dovesse essere approvata in via definitiva permetterà di ottenere un interessante risparmio IRES. L’agevolazione, in pratica, prevede l'incremento del costo di acquisto fiscale del bene del 40%, per poi calcolare gli ammortamenti rimanendo fisse le percentuali previste dal Decreto Ministeriale 31.12.1998. Dal punto di vista contabile non vi sono cambiamenti e la maggiore deduzione sarà operata in Unico con una variazione in diminuzione.

Come si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge, la finalità della norma è quella di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso la possibilità di dedurre una maggiore quota di ammortamento. Con il “super ammortamento” del 140% sarà possibile maggiorare le ordinarie quote di ammortamento, arrivando a dedurre al termine del periodo, il 140% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale. La maggiore deduzione deve essere ripartita durante tutta la durata del periodo fiscale di ammortamento del cespite, in proporzione alle quote stanziate e dedotte. Per le imprese il super ammortamento nel primo esercizio è dimezzato essendo la quota ordinariamente deducibile ridotta alla metà, mentre per i professionisti che deducono una quota intera anche nell’anno di acquisto, si avrà subito una maggiorazione del 40%.

Ambito soggettivo

Secondo quanto previsto dal disegno di legge, il beneficio coinvolgerebbe non solo le imprese ma anche i professionisti. Nello specifico dovrebbero poter fruire dell'agevolazione:

  • le persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuir;
  • le associazioni professionali (senza personalità giuridica) costituite fra persone fisiche;
  • le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • le società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
  • le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
  • le società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata.

I suddetti soggetti possono fruire dell’agevolazione in questione a prescindere dal regime contabile adottato.

Requisiti dei beni

Relativamente ai beni oggetto dell'agevolazione è previsto che siano interessati i beni strumentali nuovi. Nel disegno di legge è previsto che non rientrano nell'agevolazione i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché gli altri acquisti di beni espressamente indicati nel provvedimento in questione. Sono invece interessate dall'agevolazione le autovetture c.d. ad uso promiscuo, ex articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986.

Per poter fruire dell’agevolazione:

  • il bene deve essere strumentale ovvero destinato ad essere utilizzato durevolmente dall’impresa ed essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali. L’incentivo spetta anche per beni che l’impresa acquirente concede a terzi in comodato, purché essi siano utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante; 
  • il bene deve inoltre essere nuovo ovvero non essere mai stato utilizzato da altri soggetti.

Il “super ammortamento” può essere usufruito a partire dall’esercizio di effettuazione dell’investimento in beni strumentali nuovi.

Acquisto in leasing

Sono agevolabili anche gli acquisti di beni strumentali nuovi con contratti di locazione finanziaria, e la maggiorazione sull’ammortamento dovrebbe riguardare la sola quota capitale del canone di leasing, in modo tale che la deduzione del 140% sia applicata sul costo sostenuto dal concedente. Essendo l’agevolazione commisurata agli ammortamenti è da ritenere che nessuna ulteriore deduzione spetterà dopo la vendita del bene, restando peraltro confermate (in quanto non è richiesto un periodo minimo di possesso) le deduzioni del 40% già operate.

Periodo agevolabile

Il bonus investimenti è legato all’acquisto di beni strumentali nuovi da parte di imprese e professionisti nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Per determinare il momento di effettuazione dell’investimento occorre rifarsi ai criteri generali stabiliti dall’articolo 109 del Tuir, e secondo la citata disposizione le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione ovvero se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà del bene.

Se vi è un acquisto con la clausola di prova (art. 1521 del C.C.), l'investimento si considera effettuato all'atto dell'esito positivo del collaudo.

Relativamente al leasing gli investimenti assumono rilevanza al momento della consegna del bene strumentale dalla società all’utilizzatore. Il leasing consente generalmente di sfruttare l’incentivo più rapidamente. La maggiorazione (rapportata alla quota capitale dei canoni) si calcola sui canoni dedotti, quindi sugli importi ragguagliati alla metà del periodo di ammortamento. Per i beni acquistati la deduzione è commisurata alle quote di ammortamento quindi, per avviare l’utilizzo del 40% da parte delle imprese, occorrerà che il bene entri in funzione in modo da consentire la deduzione dell’ammortamento e correlativamente della maggiorazione del 40%.

Entrata in funzione del bene

Per utilizzare l'agevolazione dunque il bene deve entrare effettivamente in funzione, e tale condizione può essere verificata con:

  • il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
  • l’impiego di manodopera;
  • l’inserimento del bene nella catena di produzione;
  • le risultanze della contabilità industriale.

Ricorda -  Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

Calcolo dell'agevolazione

La nuova agevolazione consiste nell'aumentare il costo di acquisto del bene del 40% e su tale costo calcolare gli ammortamenti (per esempio un bene con costo di acquisto di 100.000,00 euro, ai fini dell’ammortamento rileverà per 140.000,00 euro). Le aliquote di ammortamento massime individuate ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988 devono essere ridotte della metà nel “primo esercizio” di entrata in funzione del bene. Ciò non vale per i professionisti per i quali non sono applicabili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo le disposizioni riguardanti l’inizio dell’ammortamento nell’esercizio di “entrata in funzione” dei beni, nonché la riduzione alla metà della quota massima deducibile in tale esercizio.

Cessione del bene agevolabile

In caso di cessione del bene agevolabile non ci sarà nessun impatto con il nuovo ammortamento, in particolare si dovrà confrontare il corrispettivo con il costo fiscale del bene determinato con le ordinarie quote di ammortamento. Non vi sarà nessuna conseguenza per l’eventuale determinazione della plusvalenza.

L’agevolazione per le auto

L'agevolazione può essere utilizzata anche per l’acquisto di autovetture e i beni a deducibilità limitata. La norma fa incrementare sempre del 40% anche i tetti di costo fiscalmente rilevanti previsti dall’articolo 164 del Tuir per la deduzione di ammortamenti e canoni di leasing.

La relazione illustrativa afferma che l’agevolazione riguarda anche il limite di spesa su cui calcolare l’ammortamento, quindi il limite del costo fiscale delle auto (18.075,99 euro) è incrementato nella stessa misura del 40%, e quindi è innalzato a 25.306,38 euro. Nello specifico abbiamo:

  • le auto strumentali all’attività propria o ad uso pubblico (noleggiatori, autoscuole o dei taxisti), attribuiscono il  super ammortamento come ogni altro investimento (deduzione pari al 40% del costo nel periodo di ammortamento);
  • per le auto concesse in uso promiscuo a dipendenti, il super ammortamento è sempre pari al 40% del costo effettivo, ma la deduzione è limitata;
  • per le auto aziendali non assegnate, occorre invece tenere conto del tetto di costo fiscale di 18.076 euro (25.823 per gli agenti), tetto che viene maggiorato del 40% ai fini della deduzione degli ammortamenti e dei leasing. Se il costo effettivo dell’auto è inferiore alla soglia il super ammortamento è pari al 40% del costo, mentre se il costo supera  18.076 euro, il super ammortamento è fissato al 40% di quest’ultimo importo;

Nel modello Unico

La maggiorazione del 40% si calcola sul costo ammortizzabile, e quest’ultimo si determina ai sensi dell’articolo 110 del Tuir, comprendendovi gli oneri accessori di diretta imputazione (quali spese di trasporto, di installazione, di collaudo). Il costo va ridotto di eventuali contributi in conto impianti erogati all’impresa. Possono essere aggiunti al costo ammortizzabile gli interessi passivi capitalizzati, alle condizioni e nei limiti stabiliti dell’articolo 110, comma 1, lett. b) del Tuir. Il super ammortamento del 140% si effettua attraverso una variazione in diminuzione nel modello Unico, ed ha efficacia solo per la determinazione della base imponibile ai fini Ires o Irpef. 

Il risparmio fiscale effettivo per i soggetti Ires è pari al (27,5% x 40% =) 11% del costo dell’investimento (a condizione che venga poi completato il processo di ammortamento). Per i contribuenti Irpef (imprese o professionisti), il risparmio è variabile, dipendendo dalla aliquota marginale del singolo contribuente

L’agevolazione, secondo quanto previsto dal tenore letterale, potrà essere fruita già dal 2015, ma la norma vieta di ricalcolare al ribasso gli acconti per tale periodo d’imposta. In particolare non è permesso ridurre quanto dovuto in sede di versamento del secondo acconto pur sussistendo le condizioni per fruire dell’agevolazione. Chi applicherà il metodo storico nel calcolo degli acconti 2016 potrà rideterminare il dovuto sottraendo i maggiori ammortamenti applicati nel 2015.

Quadro Normativo

Disegno di Legge di Stabilità

D.M. 31 dicembre 1998

D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986

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