Sulle tariffe d'ingresso al centro storico decide il giudice ordinario
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 08 marzo 2011
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Per le Sezioni unite di Cassazione – sentenza n. 5348 del 7 marzo 2011 – in materia di violazione della disciplina comunale del traffico, “la giurisdizione sulle sanzioni amministrative comminabili per la violazione delle prescrizioni della relativa delibera rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta il sindacato incidentale di legittimità a fini di disapplicazione”.
I giudici di legittimità hanno quindi affermato la giurisdizione del Giudice di pace con riferimento ad una controversia in cui un cittadino aveva contestato le tariffe per l'ingresso di motoveicoli e autoveicoli in determinate zone del centro storico, per come statuite dall'Ente comunale con apposita delibera.
Per la Corte, “non ogni controversia suscettibile di nascere dalle previsioni della delibera che la istituisce può essere considerata avere riguardo a tale aspetto e così rientrare nella materia della urbanistica e nella giurisdizione del giudice amministrativo”.
- ItaliaOggi, p. 21 – Tariffe d'ingresso ai giudici ordinari - Alberici
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