Sulla citazione, va indicato il codice fiscale del rappresentante sostanziale dell'attore
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 28 febbraio 2010
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Il mondo forense è preoccupato circa l'applicazione del nuovo incombente, introdotto dal Decreto legge 193 del 2009, della necessaria indicazione, nell'atto di citazione, anche del codice fiscale delle persone che rappresentano o assistono l'attore; l'errato presupposto su cui si basa l'allarme è che quest'ultime persone coincidano con i legali. Ed infatti, l'inciso contenuto al terzo comma n. 2) della norma farebbe, in realtà, riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza sostanziale dell'attore (nel caso, ad esempio, in cui l'attore sia un soggetto incapace) e non agli avvocati, contemplati al successivo n. 6).
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 28 – Non è “nulla” la citazione a processo senza il codice fiscale dell'avvocato - Nisivoccia
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