Sul trust “stretta” senza motivazioni
Pubblicato il 14 marzo 2007
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Vista l’assenza della materia del Trust nella circolare dell’agenzia delle Entrate n. 11/E, l’argomento è stato ripreso e approfondito da Assonime, che nella circolare n. 13 del 12 marzo 2007 si sofferma sulla nuova disciplina della tassazione dei trasferimenti mortis causa e per atto fra vivi a titolo gratuito.
La carenza di delucidazioni sul tema del trust porta Assonime a ritenere che le affermazioni formulate dalle Entrate durante Telefisco condurrebbero il contribuente a sopportare “oneri spropositati” in quanto il trasferimento dal disponente al trastee “non incrementa il patrimonio del trustee, ma realizza un’intestazione funzionale alla realizzazione degli scopi del negozio. Manca quindi l’arricchimento di tale soggetto”. Pertanto, conclude Assonime, la percezione di imposte sia nell’atto di istituzione del trust sia nell’atto di trasmissione dal trustee al beneficiario determina “una forma di tassazione che non appare equa e razionale, che considera una capacità contributiva in realtà diversa da quella effettiva manifestata”.
A seguito della nuova disciplina delle imposte indirette sui passaggi generazionali – così come reintrodotte dalla Finanziaria 2007 – un ampio spazio è stato dedicato anche all’agevolazione relativa ai trasferimenti di aziende e quote societarie nella delicata fase della successione o donazione. In particolare, nella circolare n. 13, l’Assonime ricorda che la tutela fiscale delle imprese in questo delicatissimo passaggio deriva proprio da una raccomandazione formulata in ambito comunitario, in base alla quale gli Stati membri devono farsi carico di evitare che il pagamento delle imposte di successione o donazione possano mettere in pericolo la sopravvivenza stessa dell’azienda oggetto di trasmissione. Per tali ragioni, si sottolinea la necessità che i passaggi generazionali di aziende commerciali o agricole siano esenti dalle suddette imposte e che i trasferimenti di quote o pacchetti azionari di società di capitali a più beneficiari siano esenti solo nel caso di comunione pro-indiviso.
Un altro aspetto interessante che emerge dalla lettura del documento Assonime riguarda, infine, il nuovo strumento dei patti di famiglia. Vengono analizzate due ipotesi distinte che si possono realizzare concretamente e i cui risvolti tributari potrebbero essere notevolmente diversi. Generalmente, si considera il caso in cui l’imprenditore attribuisce la sua azienda/partecipazione a uno dei suoi discendenti e questi, poi, provvede a “compensare” gli altri partecipanti al patto. Ci si chiede cosa succeda, invece, nel caso in cui tutte le attribuzioni ai partecipanti del patto vengano effettuate dall’imprenditore stesso. Sotto il profilo fiscale, Assonime osserva che sia nel caso che le compensazioni siano fatte dal disponente sia nel caso siano fatte dal beneficiario dell’azienda vanno sempre considerate come un’attribuzione del disponente ai suoi discendenti e, quindi, trattate con il regime fiscalmente più favorevole proprio di queste trasmissioni patrimoniali.
- ItaliaOggi, p. 41 – Le aziende si tramandano senza tassa di successione - Bongi
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