SUI: quali gli adempimenti su condizioni di ingresso e soggiorno nell’ambito di trasferimenti intra-societari?
Pubblicato il 30 novembre 2020
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce chiarimenti, con nota prot. n. 1057 del 30 novembre 2020, in merito agli adempimenti ascrivibili agli uffici dello Sportello Unico Immigrazione al fine della corretta applicazione dell’art. 27 quinquies del D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico Immigrazione), concernente le condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione provenienti da Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
Per l’INL va, innanzitutto, ricordato che per trasferimento intrasocietario deve intendersi il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un'azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale:
- sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito;
- impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell’art. 2359 c.c. – c.d. distacco infragruppo – a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.
L’articolo 27 quinquies, commi 5 e 15, pone a carico dell'entità ospitante che presenta la richiesta una serie di condizioni, in mancanza delle quali il nulla osta è rifiutato o revocato, tra le quali "l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza" (comma 5, lett. h).
Per l’Ispettorato, è indubbio che la disposizione individua nell’entità ospitante, tenuta all’apertura delle posizioni previdenziali in Italia, il soggetto sul quale debba essere compiuta la verifica in ordine alla necessaria adeguatezza economica (naturalmente tale verifica potrà essere effettuata anche attraverso l’acquisizione del bilancio consolidato di gruppo, tradotto in lingua italiana ed esibito anche a cura della capogruppo estera).
Laddove l’entità ospitante sia una filiale di casa madre estera, l’INL ritiene possibile valutare in termini complessivi la capacità economica di entrambi i soggetti, in modo tale che la casa madre possa sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale ai fini della copertura previdenziale del personale da assicurare in Italia.
Resta in ogni caso ferma l’indagine circa l’adeguatezza economica dell’entità ospitante da valutare ai fini di quanto previsto dal comma 15 lett. d) del citato art. 27 quinquies, in quanto la disposizione in questione impone all’autorità amministrativa una indagine tesa ad escludere che l’entità ospitante sia stata "istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario", nonché ai sensi della lett. g) ossia che "è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica".
Si tratta di una verifica che quindi - sempre per l’INL- non può prescindere dall’analisi dei dati documentali di fatturato riferibili esclusivamente alla distaccataria (rectius entità ospitante), oltre che di altri dati documentali ricavabili ad esempio dal registro delle imprese.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di attivare un intervento ispettivo volto a verificare lo svolgimento effettivo delle attività economiche.
Per concludere l’Ispettorato ritiene utile rinviare alle indicazioni fornite con nota n. 3464 del 19 aprile 2017, concernenti gli ulteriori aspetti oggetto di verifica ai sensi dell’art. 27 quinquies, comma 15 lett. e) ed f), in relazione al rispetto degli obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili (lett. e) e dell’applicazione di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale (lett. f).
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