Subentro nell'immobile. Solo se l'erede conviveva prima del decesso
Pubblicato il 24 giugno 2015
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Con sentenza n. 12916 depositata il 23 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna, volto ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. costitutiva del mancato consenso alla vendita a suo favore, di un appartamento di proprietà comunale, già condotto in locazione dalla madre deceduta e rientrante nel piano di dismissione agevolata del patrimonio immobiliare communale.
La ricorrente - che si era vista respingere la domanda in entrambi i precedenti gradi di giudizio – adduceva infatti di possedere i requisiti soggettivi per esercitare l'opzione di acquisto, in quanto erede della madre (precedente locataria) e convivente con quest'ultima al momento del decesso.
Il Comune resistente, da parte sua, eccepiva l'inesistenza dei prescritti requisiti per il trasferimento della proprietà, non essendo la ricorrente nè residente nel suddetto appartamento da almeno cinque anni (come richiesto dalla Delibera comunale), nè tanto meno convivente al momento del decesso.
Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha in effetti ritenuto insussistente il prescritto requisito della convivenza, poiché la ricorrente aveva trasferito la propria residenza nei locali già condotti dalla madre, solo dopo il decesso di quest'ultima (sebbene prima della delibera di dismissione del patrimonio comunale). Con ciò ponendo in essere un comportamento ritenuto irrilevante ai fini della prova del requisito legale, che doveva sussistere – concernendo la comunanza di vita con il conduttore – al momento stesso della morte.
La Cassazione ha infatti aderito al principio secondo cui la convivenza con il conduttore defunto - cui è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione - costituisce una situazione complessa, caratterizzata da una convivenza stabile ed abituale, nonché da una comunanza di vita che sia preesistente al decesso.
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