Studi di settore, scacco in 4 mosse

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E’ prevista a breve la messa a punto da parte dell’Amministrazione finanziaria di un piano strategico per potenziare lo strumento presuntivo principale dal quale ci si aspetta molto in termini di recupero di gettito. L’articolo 5 del disegno di legge Finanziaria per il 2007 rimodella, infatti, gran parte dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, che disciplina l’utilizzo ai fini accertativi dei risultati degli studi di settore. Ne emerge un quadro d’insieme che attribuisce agli studi di settore molta più importanza di quanta ne abbiano avuta finora, sia perchè essi interessano oggi la quasi totalità dei contribuenti titolari di partita Iva sia perchè anche le modalità di formazione e utilizzo degli stessi vanno nella direzione di un potenziamento imponente. La strategia di rilancio degli studi di settore messa a punto dal Fisco si articolerà in quattro mosse. Di seguito gli aspetti rilevanti di ciascuno di essi.

 

- Il primo passo riguarda l’allargamento dei contribuenti interessati agli studi di settore: innalzando, da una parte, la soglia dei ricavi da 10 miliardi delle vecchie lire a 7,5 milioni di euro (+50%), ma anche grazie a delle misure volte ad interessare agli studi quelle categorie di contribuenti che finora ne erano esonerati in virtù di clausole di esclusione o inapplicabilità varie.

 

- Il secondo passo riguarda il potenziamento dello strumento grazie alle nuove modalità di formazione: revisione triennale invece che quadriennale e incidenza dei dati di contabilità generale per la stesura delle varie evoluzioni. Inoltre, vengono introdotti direttamente nella funzione di ricavo gli indicatori di coerenza che fino ad ora determinavano una posizione non perfettamente immune ma, comunque, distinta dalla congruità. Pertanto, da adesso il mancato allineamento agli indicatori può provocare l’accertamento diretto.

 

- In terzo luogo si deve considerare l’utilizzo diretto degli studi di settore ai fini dell’accertamento. Nel disegno di legge Finanziaria si trova una sottile modifica, che presenta una notevole importanza, nella parte in cui si afferma che gli accertamenti sono effettuati “qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi”. Tale norma legittima gli accertamenti basati solo sui risultati degli studi di settore, senza la necessità di alcun riscontro diretto.

 

- Infine, si prevede un inasprimento delle sanzioni in caso di errata indicazione in dichiarazione dei dati afferenti gli studi. Si anticipa un’apposita sanzione in misura fissa, da 1.500 euro, in caso di omessa, infedele o incompleta indicazione dei dati degli studi di settore.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Studi di settore, scacco in 4 mosse – Felicioni – Ripa

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