Studente infortunato, dirigente scolastico risponde per lesioni colpose gravi

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Studente infortunato, dirigente scolastico risponde per lesioni colpose gravi

La Cassazione ha confermato la condanna per lesioni colpose gravi irrogata in capo al dirigente scolastico e al responsabile della sicurezza di una scuola in conseguenza dell'infortunio occorso ad un alunno.

Questi, nel recarsi a scuola per assistere all'esame orale di maturità dei compagni, era inciampato e caduto dal lastrico solare del secondo piano, precipitando per più di sette metri nel piano sottostante e riportando, conseguentemente, gravi lesioni, plurime fratture, sfregio permanente del viso ed indebolimento permanente della teca cranica.

Gli imputati erano stati riconosciuti responsabili dell'infortunio, per colpa, sia generica che specifica, sotto vari profili, compresa la ritenuta violazione della disciplina antinfortunistica.

Posizione di garanzia e obbligo di vigilanza 

Secondo la Quarta sezione penale di Cassazione - sentenza n. 37766 del 12 settembre 2019 - le conclusioni offerte dai Giudici di merito erano corrette ed in linea con il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza secondo cui la posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto.

Detta posizione di garanzia si caratterizza, in generale, per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.

Violazione di disciplina antinfortunistica

Per quanto concerne la violazione della disciplina antinfortunistica, la Suprema corte ha ricordato come in tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale.

Quest’ultimo - ha precisato il Collegio di legittimità - non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente o un soggetto equiparato dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 del Codice penale.

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