Strumenti derivati, differenziale di interessi nella base imponibile Irap

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Una società iscritta nell’apposito elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (ai sensi del Testo unico bancario), che svolge prevalentemente attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, ai fini della determinazione della base imponibile Irap applica le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 446/1997, relativo alle holding industriali.

La società ha emesso alcuni prestiti obbligazionari e stipulato finanziamenti bancari a medio/lungo termine con lo scopo di reperire risorse finanziarie per erogare finanziamenti alle società controllate. A tal fine, per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse, su alcune posizioni finanziaria attive e passive assunte a copertura della variabilità dei flussi di cassa, l’interpellante ha concluso dei contratti derivati di Interest rate swap.

La domanda avanzata all’Amministrazione finanziaria è in che modo i differenziali di interessi dei derivati di copertura, tanto delle posizioni passive che di quelle attive, sono rilevanti in sede di compilazione del bilancio alla determinazione dell’imponibile Irap. In particolare, la società chiede di sapere se i suddetti differenziali di interessi rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione contenuta al comma 9, dell’articolo 6 del decreto Irap (limitazione di deducibilità pari al 96% del valore prevista dal Dlgs n. 446/97), nel caso in cui essi assumono la veste di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse.

Con risoluzione n. 56/E/2010, l’agenzia delle Entrate sancisce, a tal riguardo, un importante principio secondo cui per le società che svolgono prevalentemente attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, e per questo iscritte nell’apposito elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile deve essere determinata aggiungendo la differenza tra gli interessi attivi e passivi e proventi e oneri assimilati al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

In altri termini, i differenziali di interessi generati dai contratti derivati concorreranno in misura piena alla formazione della base imponibile Irap. Ciò in quanto i citati differenziali di interesse hanno la stessa natura dello strumento coperto, quindi essi dovranno essere sommati algebricamente al flusso di interessi prodotto dall’attività o passività specificatamente coperta senza scontare il limite di deducibilità previsto dal comma 9, articolo 6 del decreto Irap. Solo il risultato netto di tale accorpamento (interessi passivi ed oneri assimilati, ai quali si aggiungono i differenziali dei contratti derivati stipulati per la loro copertura) dovrà essere assoggettato ai limiti di deducibilità del 96% del valore complessivamente costituito.

Links Anche in
  • Nuovofiscooggi.it - Irap delle holding industriali. Dalle coperture deducibilità piena

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