Stp. Gli step per l’avvio dell’attività
Pubblicato il 29 aprile 2021
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La denuncia dell’avvio dell’attività professionale, per le Stp, deve essere preceduta dall’iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo del Registro imprese.
Il Cndcec fornisce le esatte indicazioni sulla procedura da seguire per dare pubblicità alla costituzione di una Stp, ai sensi della legge n. 183/2011.
Sentite le Camere di commercio – si legge nel Pronto Ordini n. 61 del 20 aprile 2021 – le istruzioni da seguire sono le seguenti:
- dopo la costituzione avvenuta di fronte ad un notaio, seguirà l’iscrizione della società nel Registro delle imprese come società inattiva;
- in un secondo tempo, la Stp dovrà essere iscritta nella sezione speciale dell’Albo di cui all’art. 8, comma 1, Dm n. 34/2013, presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e coincidente con quello in cui è posta la sede legale della società;
- successivamente alla detta iscrizione, dovrà essere effettuata la denuncia dell’avvio dell’attività professionale e l’annotazione dell’avvenuta iscrizione all’Albo citato.
Così operando, viene data possibilità anche di effettuare le dovute verifiche da parte degli Ordini territoriali.
Si rammenta che nel caso di Stp multidisciplinare, l’iscrizione deve avvenire presso l’Albo o il registro dell’Ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo della stessa.
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