Stop al pignoramento sullo stipendio e altre indennità
Pubblicato il 22 giugno 2020
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È stato decretato lo stop temporaneo degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione. La sospensione, intercorrente tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020, riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o di assegni di quiescenza.
La notizia è giunta dall’INPS, con il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020, che recepisce le novità introdotte all’art. 152 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”). Nel documento di prassi si legge che le somme le quali avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.
Sospensione pignoramento, ambito di applicazione
Il beneficio della sospensione, fa sapere l’INPS, riguarda tutti i pignoramenti notificati all’Istituto Previdenziale entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (19 maggio 2020) fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020, e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della riscossione.
Pignoramento, quali indennità sono sospese?
Il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti indennità:
- NASpI:
- DIS-COLL;
- disoccupazione agricola;
- anticipazione NASpI;
- TFR del Fondo di Garanzia;
- integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, assegno ordinario, assegno di solidarietà);
- malattia e maternità.
Gestione dei pignoramenti sospesi
Durante il periodo interessato dalla sospensione, le Strutture territoriali INPS non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi, posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre.
Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura “Gestione Pagamenti a terzi”.
Laddove, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali INPS saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione.
Al termine del periodo stabilito dalla norma, gli accantonamenti sospesi saranno riattivati sulle mensilità ancora in corso di pagamento.
- edotto.com - Edicola del 26 maggio 2020 - Decreto Rilancio. Agenzia Entrate su riscossione e pignoramenti - Moscioni
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