Stock option, transizione difficile

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Ancora dubbi interpretativi sulle tematiche transitorie della riforma fiscale e previdenziale delle stock option, con riguardo soprattutto alle opzioni offerte dal 1998 e la prima metà del mese di gennaio 2000. Ovvero: qual é il regime normativo da riservare agli esercizi di opzioni offerte tra il 1° gennaio 1998 e il 15 gennaio 2000? Con la penultima riforma della materia, queste opzioni erano state escluse (articolo 13, comma 2 del Dlgs 505/99) dall’applicabilità dell’allora introdotto articolo 48, comma 2, lettera g bis del Tuir. Da qui, due possibili interpretazioni:

- la più recente riforma, incidendo sull’articolo 51 (già 48), comma 2, lettera g bis del Tuir, non dovrebbe produrre effetti sui benefit derivanti da opzioni che dall’inizio risultavano sottratte alla disciplina oggetto di revisione. In altri termini (Assonime, circolare 23 del 23 aprile. Si veda l’Edicola del 25 aprile 2007 - ndr), “in assenza di una sua abrogazione espressa, tale disciplina transitoria sembrerebbe dover sopravvivere anche ad ulteriori modifiche normative volte ad ulteriormente circoscrivere la spettanza del regime di favore”;

- diversamente, si potrebbe insistere sulla circostanza che le norme transitorie non si qualificano come speciali rispetto alle pari ordinate e, sulla base degli ordinari principi della successione delle leggi nel tempo, dovrebbe rilevare la volontà legislativa di intervenire radicalmente sulla materia, operando un taglio netto rispetto alle regole previgenti. Così interpretando, non si sarebbe resa necessaria l’espressa abrogazione della norma transitoria di cui al Dlgs 505/99, risultando essa travolta dallo spirito di una riforma cui il legislatore avrebbe assicurato efficacia “per cassa”, cioè verso qualunque erogazione di benefit (esercizio di opzione) messa in atto dopo la sua entrata in vigore.

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