Stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi. Procedura per l’autorizzazione

Pubblicato il



Stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi. Procedura per l’autorizzazione

Illustra la disciplina sullo stoccaggio di prodotti energetici prevista dalla legge di bilancio 2018, la nota delle Dogane del 27 giugno 2018.

Sulla materia è stato diffuso il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 aprile 2018 (in “Gazzetta Ufficiale” n. 93 del 21 aprile 2018).

Commercianti di prodotti energetici che usano depositi di cui non sono esercenti

La normativa ha come obiettivo di sottoporre ad un particolare regime abilitativo i soggetti che, per commercializzare prodotti energetici, si avvalgono di depositi di cui non risultano esercenti, siano essi i depositi fiscali o i depositi commerciali gestiti da destinatari registrati (art. 8, Testo unico delle accise).

La disciplina prevede il rilascio di un’autorizzazione per tutti i soggetti che non sono esercenti di un deposito fiscale; per i depositari autorizzati di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995, invece, si rende necessaria la trasmissione di apposita comunicazione.

Il regime viene applicato ai prodotti energetici indicati nell’art. 21, comma 2 lett. a)-f), DLgs. 504/95, quali ad esempio benzina con e senza piombo. Se lo stoccaggio riguarda esclusivamente prodotti energetici diversi, non sarà applicato il citato regime.

Presentazione dell’istanza

I soggetti non esercenti depositi fiscali, che intendano stoccare propri prodotti energetici presso i depositi di terzi, sono tenuti a presentare istanza esclusivamente in modalità telematica.

I destinatari sono:

  • l’ufficio delle Dogane competente per territorio sulla sede legale per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato;
  • qualunque ufficio delle Dogane situato in un capoluogo di regione per i soggetti stabiliti in altro Stato membro UE;
  • l’ufficio delle Dogane competente per territorio sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale, per i soggetti non stabiliti nella UE e per i soggetti stabiliti in altro Stato membro UE, nel caso in cui questi ultimi si avvalgano di tale figura.

Prima della presentazione dell’istanza, è necessario effettuare il versamento di euro 258,23, quale diritto annuale.

Rilascio dell’autorizzazione

L’art. 3 del decreto fornisce informazioni sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio delle Dogane: il rilascio avviene entro trenta giorni dalla ricezione telematica.

L’autorizzazione attribuisce al soggetto un codice identificativo con il quale viene censito ai fini della consultazione telematica propedeutica al rilascio dell’atto di assenso da parte del depositario autorizzato o destinatario registrato.

Ha una durata biennale e deve essere ritirata presso il competente Ufficio delle Dogane.

Periodo transitorio

La nota delle Dogane n. 71725/RU/2018 rileva che il decreto 12 aprile entra in vigore dal 1° luglio 2018, mentre la disciplina disposta dalla Legge di bilancio 2018 decorre dal 30 agosto 2018.

Per il periodo transitorio che va dal 1° luglio al 29 agosto 2018, i soggetti non esercenti un deposito fiscale che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari possono presentare sin dal 1° luglio 2018 istanza per il rilascio dell’autorizzazione. Fino al 19 luglio 2018, la dichiarazione da produrre a corredo dell’istanza, unitamente a copia del documento di identità, dovrà essere trasmessa all’Ufficio delle Dogane dalla casella di posta elettronica indicata nella richiesta.

Dal 20 luglio 2018 sarà possibile inviare la detta dichiarazione attraverso l’applicazione web utilizzata per la trasmissione dell’istanza.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 5 dicembre 2017 - Autorizzazione all’esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici – Pichirallo

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito