Stipendio fino all'effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 novembre 2009
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Con sentenza n. 24199 del 2009, la Cassazione, Sezione lavoro, ha respinto il ricorso avanzato dalle Ferrovie dello Stato contro la decisione con cui i giudici di appello avevano accolto le istanze di un ex dipendente della società che, illegittimamente licenziato, aveva scelto l'indennità sostitutiva rispetto alla reintegrazione ma non si era visto pagare lo stipendio fino all'effettivo versamento, da parte del datore, dell'indennità stessa.
Le Ferrovie, infatti, ritenevano che, dal momento dell'esercizio della facoltà di opzione, fosse caduto l'obbligo di reintegra e, con questo, il diritto alla retribuzione.
Di diverso avviso la Corte di appello e la Cassazione, secondo cui il danno supportato dall'ex lavoratore a causa del ritardo del datore nel pagamento dell'indennità sostitutiva deve essere quantificato in misura uguale agli stipendi mensili non percepiti nel periodo intercorso tra il momento della scelta dell'indennità sostitutiva ed il pagamento effettivo dell'indennizzo.
Le Ferrovie, infatti, ritenevano che, dal momento dell'esercizio della facoltà di opzione, fosse caduto l'obbligo di reintegra e, con questo, il diritto alla retribuzione.
Di diverso avviso la Corte di appello e la Cassazione, secondo cui il danno supportato dall'ex lavoratore a causa del ritardo del datore nel pagamento dell'indennità sostitutiva deve essere quantificato in misura uguale agli stipendi mensili non percepiti nel periodo intercorso tra il momento della scelta dell'indennità sostitutiva ed il pagamento effettivo dell'indennizzo.
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