Stima del valore di avviamento. Da considerare tutti i costi

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La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 73/29/13 del 2013, si è pronunciata in materia di stima del valore di avviamento nelle rettifiche delle compravendite d'azienda, precisando che il relativo calcolo, da eseguire con il criterio matematico anche se abrogato, deve prendere a riferimento un reddito medio che ricomprenda tutti quegli elementi che, benché non abbiano trovato spazio nelle dichiarazioni dei redditi, “hanno certamente comportato una riduzione del reddito effettivo”.

Si deve tener conto, ossia, di quei costi e quelle componenti negative indeducibili che, anche se non concorrono all'utile fiscale, gravano comunque sull'azienda. Per il calcolo citato, in definitiva, non basta prendere a base il reddito fiscale dichiarato dall'azienda.
Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 12 – Avviamento ampio – Fuoco, Fuoco

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