Status AEO. La Ue cambia il criterio dell’assenza di violazioni

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Status AEO. La Ue cambia il criterio dell’assenza di violazioni

La Commissione europea precisa il criterio per ritenere soddisfatto il requisito relativo all’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, ai fini dell’ottenimento dello status di operatore economico autorizzato (AEO), secondo il CDU.

L’entrata in vigore delle modifiche necessarie è fissata al 9 dicembre 2020.

Il Regolamento di esecuzione n. 1727/2020, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, modifica l’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, stabilendo che il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del CDU è considerato soddisfatto se:

a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;

b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente:

  i) il richiedente,

  ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e

  iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.

Inoltre, è stabilito che “Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili”.

La Commissione riassume che:

  • “per quanto riguarda le violazioni, il criterio è rispettato quando nessuna autorità amministrativa o giudiziaria abbia adottato alcuna decisione che concluda che una delle persone di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), ha commesso siffatte violazioni nel corso degli ultimi tre anni. I fatti alla base di una violazione devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l’autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione”;
  • “è necessario chiarire che le pertinenti violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale sono quelle relative all’attività economica delle persone di cui alla lettera b) del suddetto articolo”;
  • “è necessario chiarire quali persone diverse dal richiedente debbano essere valutate sulla base di tale criterio, in funzione della struttura organizzativa del richiedente”.
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