Start up innovativa e Pir Alternativo, salva la detrazione fiscale
Pubblicato il 17 febbraio 2021
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Il conferimento di una quota di start up innovativa in un Pir Alternativo non comporta la decadenza dal beneficio della detrazione Irpef del 30% prevista all’articolo 29 del Dl 179/2012.
In sostanza, la detrazione per le start up innovative e la disciplina dei Pir possono coesistere a detta dell’Agenzia delle Entrate. Il chiarimento è stato reso con la risposta ad interpello n. 113 del 16 febbraio 2021.
Il contribuente dichiara di aver investito in una start up innovativa tramite una piattaforma di equity crowfunding e di aver intenzione di istituire presso un società fiduciaria residente in Italia un "PIR Alternativo" nel quale verrà conferito, oltre alla quota, anche del denaro.
Per il suo investimento, il contribuente può beneficiare dell'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 29 del DL n. 179 del 2012, che prevede, a decorrere dall'anno 2017, una detrazione Irpef nella misura del 30% dell'investimento in start up innovative e per un ammontare non superiore ad un milione di euro.
Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal DM 7 maggio 2019 recante "Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative".
Il contribuente si rivolge all’Amministrazione finanziaria per conoscere le cause di decadenza dall'agevolazione fiscale prevista per gli investimenti in start-up/PMI innovative, al fine di comprendere se il conferimento della quota detenuta nel PIR Alternativo rappresenti una causa ostativa per la fruizione della detrazione fiscale pari al 30% dell'investimento.
Start up innovative, il conferimento nel PIR Alternativo non fa venir meno l’agevolazione
L’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa attuativa dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 29 del Dl 179/2012, che è appunto stata dettata con il DM 7 maggio 2019, il quale all’articolo 6, comma 1, elenca le cause di decadenza dall’agevolazione in questione.
Nello specifico, alla lettera a) si legge che si decade dal beneficio se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica: la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote.
Tale norma è stata fissata al fine di tutelare la necessità di rispettare un periodo minimo di detenzione delle partecipazioni in start up innovative ed opera nel caso il trasferimento, anche parziale, a terzi delle stesse.
La disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine, invece, prevede un regime di esenzione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, con esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente e di quelli derivanti da partecipazioni che sono considerate "qualificate", percepiti, al di fuori di attività d'impresa, da persone fisiche residenti in Italia e rinvenienti da strumenti finanziari inseriti nel piano.
Start up innovative e Pir, discipline compatibili
Evidenzia l’Agenzia che le due discipline sono tra loro cumulabili, in quanto l'ambito oggettivo di applicazione delle due misure agevolative è differente e per questo sono tra loro compatibili.
Infatti, specifica la risposta n. 113/2021 che gli incentivi di cui al citato articolo 29 hanno ad oggetto gli investimenti effettuati dai soggetti Irpef e Ires nel capitale sociale di start up innovative, mentre il regime dei Pir ha ad oggetto, in estrema sintesi, gli investimenti effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale, in strumenti finanziari mediante un piano di risparmio.
Considerata, dunque, l'assenza di specifiche preclusioni poste dalle rispettive normative, l’Agenzia ritiene che le due misure siano tra loro compatibili, con la conseguenza che gli investitori persone fisiche possono beneficiare cumulativamente degli incentivi accordati dalle rispettive norme agevolative.
Inoltre, dato che il conferimento di una quota di start up innovativa in un PIR Alternativo è assimilato ad una cessione a titolo oneroso, l’Agenzia ritiene che affinché si verifichi la causa di decadenza dall'agevolazione prevista per gli investimenti in start up innovative è necessario che si verifichi il disinvestimento da parte del sottoscrittore.
Di conseguenza, il conferimento in un Pir di un investimento in una start up innovativa, non comporta la decadenza dalla detrazione Irpef pari al 30%, dal momento che, ai fini dell'agevolazione, non si determina sul piano sostanziale il mutamento nella titolarità dell'investimento e che, ai fini dell'agevolazione dei Pir, si realizza esclusivamente una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti ai quali, al ricorrere delle condizioni previste, sarà riconosciuta la detassazione.
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