Start up, 72 mesi nella sezione speciale Registro imprese
Pubblicato il 11 novembre 2020
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L’art. 38 del decreto Rilancio, Dl 34/2020, estremamente sintetico, ha determinato notevoli incertezze interpretative, che il MiSE ha cercato di dirimere con la circolare n. 3724/C del 19/06/2020. L’ambito è quello delle Startup e PMI innovative. Ancora un parere - 257267/2020 - è fornito dal Ministero. È la volta della proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Una società cancellata d’ufficio con determina del Conservatore dalla sezione speciale start-up per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, ha presentato nuovamente domanda d’iscrizione in sezione speciale start-up, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.L. 34/2020, al fine di continuare a beneficiare del prolungamento di altri 12 mesi del termine di permanenza in sezione speciale, previsto dalla norma sopracitata.
In un interpello al MiSE la Camera di commercio competente chiede:
se vi siano i presupposti perché la società possa essere iscritta nuovamente in sezione speciale, ovvero se tale beneficio debba intendersi definitivamente caducato con la cancellazione dalla sezione avvenuta in data 14/10/2020;
in caso di risposta affermativa, quale sia il dies a quo da prendere in considerazione ai fine del computo del restante periodo di permanenza di 12 mesi in sezione speciale.
Start-up innovative. Società cancellata d’ufficio
La circolare MiSE richiamata arriva alla conclusione che le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio u.s. rientrano nel regime di dilatazione del termine a 72 mesi.
In particolare: la start up iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti ex art. 18 Legge 580/93, fino al 60° mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.
Quanto alla proroga di 12 mesi dei termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi, nella circolare è chiarito che la permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi, con esclusione di alcune agevolazioni fiscali e contributive indicate dalla legge.
In merito alla questione sottoposta al parere, il Mise spiega che la società cancellata d’ufficio in data 14/10/2020, sembra fare appello a tale indicazione per supportare il proprio diritto alla reiscrizione nella sezione speciale in parola fino alla data del 4/06/2021 (72 mesi dalla data di costituzione).
La ricostruzione non è condivisibile poiché la reiscrizione richiesta costituirebbe, a tutti gli effetti, una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente (non potrebbe, pertanto, applicarsi la citata indicazione contenuta nella circolare n. 3724/C). Tale interpretazione appare improntata ad un principio di par condicio rispetto ad un’impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, cui in alcun modo potrebbe applicarsi la disposizione agevolativa in argomento.
In conclusione, a seguito della cancellazione d’ufficio intervenuta in data 14/10/2020, la società in questione ha esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile.
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