Stagionali, le nuove sanzioni per alloggi non idonei

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Stagionali, le nuove sanzioni per alloggi non idonei

Giro di vite per le aziende che fanno arrivare in Italia e assumono lavoratori stagionali stranieri sistemandoli in alloggi non idonei o con affitti troppo alti, o che decurtano automaticamente il relativo canone dalla retribuzione.

Vediamo cosa stabilisce a tale proposito il decreto “Salva infrazioni” (decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024).

Le nuove sanzioni

Dal 17 settembre 2024, dunque, le aziende rischiano una multa da 350 a 5.500 euro a lavoratore.

Il governo dà così attuazione alla direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Sebbene il Testo Unico sull’immigrazione, infatti, già richiedesse l’idoneità alloggiativa e prevedesse il divieto di canoni eccessivi e di decurtazione automatica dalla retribuzione, è ora quantificata anche la relativa sanzione pecuniaria ribadendo che il canone è sempre eccessivo quando è superiore a un terzo della retribuzione del lavoratore.

Alloggi idonei

L’alloggio concesso al lavoratore straniero deve essere fornito dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria e rispettare i parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in materia di:

  • struttura portante;
  • sicurezza antincendio;
  • qualità dell’aria interna;
  • accessibilità;
  • impianti idraulici ed elettrici.

Dimensioni minime

A titolo esemplificativo, le dimensioni minime dell’alloggio in funzione delle persone che lo abitano sono:

  • altezza, 2,70 metri;
  • superficie minima per 1 abitante, 14 mq;
  • superficie minima per 2 abitanti, 28 mq;
  • superficie minima per 3 abitanti, 42 mq;
  • superficie minima per 4 abitanti, 56 mq;
  • superficie minima aggiuntiva per ogni abitante ulteriore, + 10 mq;

La superficie minima richiesta delle stanze da letto è invece pari a:

  • mq 9 per una persona;
  • mq 14 per due persone.

E’ inoltre prevista la presenza in ogni alloggio di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Oltre ai valori minimi di superficie vi sono altri fattori indispensabili, come da regolamenti regionali e comunali:

  • l’igiene;
  • l’altezza;
  • il riscaldamento;
  • l’umidità;
  • la ventilazione;
  • l’illuminazione.

Chi deve richiedere la certificazione

La certificazione di idoneità dell’alloggio, non necessaria peraltro se si soggiorna presso una struttura alberghiera, è richiesta dal proprietario dello stesso, dall’affittuario o dal soggetto residente, domiciliato o ospite nell’immobile, all’ufficio tecnico del Comune o all’ufficio di igiene pubblica dell’A.S.L..

In breve

Sanzioni

Multa da 350 a 5.500 euro per lavoratore se l’alloggio non è idoneo, l'affitto è troppo elevato o se il canone viene decurtato automaticamente dalla retribuzione.

Normativa di riferimento

Decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024 e Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per lavoro stagionale.

Requisiti degli alloggi

Gli alloggi devono essere abitabili, avere requisiti igienico-sanitari e rispettare i parametri minimi di edilizia residenziale pubblica.

Dimensioni minime

Altezza di 2,70 metri; superficie minima di 14 mq per 1 abitante, 28 mq per 2 abitanti, 42 mq per 3 abitanti, e così via.

Superficie stanze da letto

9 mq per una persona e 14 mq per due persone.

Stanza di soggiorno

Ogni alloggio deve avere una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.

Altri requisiti

L’alloggio deve rispettare regolamenti su igiene, altezza, riscaldamento, umidità, ventilazione e illuminazione secondo le normative regionali e comunali.

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