Stagionali, indennità una tantum e decontribuzione
Pubblicato il 01 settembre 2020
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Per risollevare il settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori stagionali in generale, dall’impatto del Coronavirus, con il cd. “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) il Governo ha introdotto per questi ultimi: un’indennità una tantum e uno sgravio contributivo.
Con l’approfondimento del 31 agosto 2020, gli esperti della Fondazione Studi CdL ne hanno analizzato la portata normativa, soffermandosi anche su alcune criticità.
Stagionali, come funziona l’indennità una tantum?
L’art. 9 del D.L. n. 104/2020 ha introdotto la “nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”.
In particolare, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori intermittenti, agli autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata ex L. 335/95 e agli incaricati alle vendite a domicilio, è prevista una indennità omnicomprensiva di 1.000 euro. Tale importo è esente da imposte sui redditi di cui al Dpr. n. 917/1986 e smi.
Per fruire dell’indennità è necessario che tutte le categorie di lavoratori finora menzionate non siano, alla data di presentazione della domanda, titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o essere titolari di pensione.
Più in dettaglio, la predetta indennità spetta ai lavoratori dipendenti stagionali (anche se dipendenti da agenzie di somministrazione i cui utilizzatori siano) del settore turismo e degli stabilimenti termali che:
- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020.
Stagionali, come funziona la decontribuzione?
L’art. 7 del D.L. n. 104/2020 prevede uno specifico esonero contributivo che, configurando un aiuto di Stato, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
In particolare, concerne tutte le assunzioni – effettuate fino al 31.12.2020 – a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un massimo di tre mesi. Inoltre, lo stesso esonero può essere applicato anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, a condizione che detta trasformazione avvenga a far data dal 15 agosto 2020.
È un esonero dal versamento dei soli contributi INPS a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi INAIL) per un ammontare massino di 8.060 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. In sostanza, quindi, il beneficio massimo sarà pari a 2.015 euro (8.060 / 12 * 3 mesi). Restano esclusi coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso la medesima impresa.
- edotto.com – Edicola del 28 agosto 2020 - Indennità COVID di 1.000 euro. Primi chiarimenti sul decreto Agosto – Pichirallo
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