Indennità COVID di 1.000 euro. Primi chiarimenti sul decreto Agosto
Pubblicato il 28 agosto 2020
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L’Inps offre le prime indicazioni su misure ed indennità presenti nel Decreto Agosto – DL n. 104/2020 – dirette a sostenere alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza COVID-19.
Decreto Agosto. Indennità NASpI e DIS-COLL
In attesa dell’emanazione delle circolari più specifiche, il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020 rende noto che sono prorogate per altri due mesi le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. La proroga decorre dal giorno della scadenza e le condizioni sono le stesse dell’articolo 92 del Decreto Rilancio.
Per quanto riguarda l’importo concernente ciascuna mensilità di proroga, esso sarà pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Decreto Agosto. Indennità di 1.000 euro per alcuni lavoratori subordinati e autonomi
Circa l’indennità di 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi (art. 9 del Decreto in parola), si specifica che non rientrano tra i beneficiari del bonus i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo, già destinatari delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio.
Gli aventi diritto all’indennità, invece, alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, o titolari di pensioni.
Soggetti a cui spetta l’indennità di 1.000 euro:
- dipendenti stagionali che non appartengano ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, i quali hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. E’ richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in detto periodo;
- lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18, Dlgs n. 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori occasionali ossia privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, codice civile, e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020;
- incaricati alle vendite a domicilio a patto che possiedano un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, in possesso di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata;
- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Il beneficio spetta anche ai lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
Il messaggio 3160/2020 precisa che l’indennità di 1.000 euro viene riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Si intendono compresi i lavoratori in somministrazione.
E’ importante specificare che i suddetti lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono inoltrare altra istanza.
Presentazione delle domande di accesso alle indennità
Il 31 agosto 2020 scade il termine per richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del Decreto Rilancio.
In particolare, la scadenza riguarda i seguenti soggetti:
- Liberi professionisti titolari di partita IVA;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
- edotto.com – Edicola del 20 giugno 2020 - Indennità COVID-19. Domande per maggio 2020 – G. Lupoi
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