Stabilità: risolto il giallo sulle polizze stipulate dalle imprese entro il 1995
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 03 gennaio 2013
Condividi l'articolo:
Con la Legge di Stabilità 2013 - comma 508 dell'articolo 1 - si risolve il caso dei proventi maturati alla data del 31 dicembre 2012 sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati nell'esercizio d'impresa entro il 1995. Proprio quella del 31 dicembre 1995 è la data che distingue la tassazione.
Per le polizze stipulate entro la data spartiacque, è stabilito che:
- a regime dal 2013 anche a tali polizze si applica il regime ex Dlgs 47/2000, pertanto il provento concorrerà al reddito complessivo imponibile, senza che la compagnia prelevi alcuna ritenta o imposta sostitutiva;
- per il pregresso, i proventi maturati da tali polizze che sono ancora in essere alla data del 31 dicembre 2012 si considerano corrisposti a tale data (prelievo una tantum).
Si ricorda che la ritenuta d'imposta del 12,5% - articolo 6 della legge 482/1985 - per i rendimenti maturati prima del 31 dicembre 2012, deve essere versata in cinque annualità tra il 2013 e il 2017: il 60% entro il 16 febbraio 2013 e la parte residua, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno.
Con il comma 473, invece, si riapre la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2013 da parte di società semplici ed enti non commerciali, oltre che da persone fisiche. La data da tenere in considerazione per la perizia (redatta e asseverata) e per il versamento della sostitutiva, è quella del 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica).
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Polizze vita senza ritenuta - Piazza - www.confartigianato.it
- ItaliaOggi, p. 24 - Perizia e versamento della sostitutiva entro l’1 luglio - Poggiani - www.anclsu.com
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: