Stabile trasferimento in Italia. No a misura cautelare nel Paese Ue di origine
Pubblicato il 31 agosto 2018
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La Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, un’ordinanza della Corte d’appello che aveva rigettato l’istanza proposta da un cittadino della Romania, destinatario di un mandato di arresto europeo, volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare disposta nei suoi confronti con quella del divieto di espatrio.
Il mandato di arresto europeo, nella specie, era stato emesso dall’autorità giudiziaria del suo Paese di origine in forza di una sentenza irrevocabile di condanna e della misura della custodia in carcere, applicatagli all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto.
L’uomo aveva chiesto la sostituzione della misura in esecuzione con una misura che gli consentisse di svolgere l'attività lavorativa e la vita familiare che esplicava in Italia.
Elementi utili, non considerati nella decisione di merito
Nella loro decisione – sentenza n. 39240 del 30 agosto 2018 – i giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato come, nel provvedimento impugnato, non fosse stato dato alcun rilievo ai plurimi elementi indicati nell’istanza, quali dati significativi dello stabile trasferimento del ricorrente in Italia (che era la dimora del proprio nucleo familiare e dove aveva chiesto l’assegnazione di codice fiscale, l’apertura di un conto corrente nonché la registrazione di un contratto di locazione e dove aveva un contratto di collaborazione con uno studio legale italiano).
L’ordinanza, anche sul punto, non aveva fornito una giustificazione coerente, completa ed efficace: i giudici di merito, in definitiva, erano venuti meno all’obbligo di fornire una giustificazione effettiva della decisione assunta che, in ordine al paventato pericolo di fuga, quale condizione per l’emissione e il mantenimento della misura cautelare, avrebbe dovuto dare conto dei requisiti di concretezza ed attualità.
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