Curatore Srl con responsabilità
Pubblicato il 27 agosto 2016
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La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17359/16 depositata il 26 agosto, riprende la questione della presunta lacuna creatasi nella disciplina fallimentare dopo l'intervento di revisione avvenuto ben 13 anni fa con la riforma del diritto societario del 2003.
La Corte ha, così, annullato con rinvio una decisione della Corte d'Appello di Napoli, che nel 2010 ritenendo che non esisteva più, dopo il 2003, il presupposto normativo per riconoscere la legittimazione attiva del curatore all’azione di responsabilità - visto il mancato richiamo nel codice civile (articoli 2392-94) e la non estensione di quanto previsto, al riguardo, per le Spa - si contrapponeva alla stessa Cassazione (sentenza n. 17121/10), che invece sosteneva la sopravvivenza implicita della norma impugnata.
Pertanto, ora, la Suprema Corte riforma il verdetto del Tribunale napoletano che, proprio accogliendo le ragioni del curatore, aveva ordinato a due amministratori di una Srl locale il pagamento di oltre 250 mila euro al fallimento. Secondo la Corte dell’Appello, infatti, solo i creditori potrebbero lamentare un pregiudizio e solo se direttamente danneggiati nel proprio credito dalle operazioni spericolate dolose o comunque contra legem degli amministratori.
Salva l'azione di responsabilità aquiliana del curatore fallimentare
Con la nuova sentenza n. 17359/16, invece, la Corte di Cassazione sancisce che la riforma societaria del 2003 non ha cancellato l'azione di responsabilità del curatore. Ne deriva che il curatore fallimentare gode ancora appieno del diritto di esercitare l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di Srl. Ciò in quanto, la riforma del diritto societario anche se non ha richiamato esplicitamente tale potere nella parte riguardante le Srl non ha comunque prodotto alcune effetto abrogativo.
La Corte, così, accoglie il primo motivo della controversia che sostiene che nella normativa societaria riformata non è stata abrogata l'azione di responsabilità dei creditori e deve ritenersi la legittimazione attiva del curatore ad esercitare l’azione di responsabilità aquiliana (articolo 2043 del Codice civile).
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