Sproporzionato il licenziamento per utilizzo sporadico della vettura aziendale

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Sproporzionato il licenziamento per utilizzo sporadico della vettura aziendale

Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa per aver utilizzato la vettura aziendale senza autorizzazione del proprio datore di lavoro, per quattro giornate in cui risultava assente a vario titolo (malattia, ferie, permessi, festività).

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 7208 del 22 marzo 2018, in merito alla proporzionalità della sanzione irrogata, ha richiamato il principio secondo cui la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale; dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare (ex multis: Cass. n.6498 del 26 aprile 2012).

Quindi, l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Poiché nel caso di specie era emerso che il dipendente aveva usufruito del bene aziendale, solo per:

  • fare rifornimento per i giorni successivi nei quali avrebbe dovuto svolgere la propria attività;
  • recuperare un certificato medico da depositare in azienda;
  • effettuare una visita presso una cliente di sabato, onde evitare di incontrare gli incaricati della società concorrente, per la quale la parte datoriale aveva ricevuto l'informativa verbale;

gli Ermellini hanno concluso che si trattava di inadempimenti agli obblighi contrattuali di natura non grave sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, e come tali inidonei a consentire di ritenere il recesso sorretto anche dal giustificato motivo soggettivo.

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