Split tra polemiche

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Pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, su modalità e termini per il versamento dell’Imposta sul valore aggiunto ad opera delle Pubbliche amministrazioni - “Gazzetta Ufficiale”, Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2015 – ed introdotto, quindi, il nuovo sistema per anticipare l'esigibilità dell'Iva sugli acquisti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, voluto dalla legge di Stabilità 2015 al fine di ridurre l’evasione fiscale relativa all’Imposta sul valore aggiunto, si accendono le polemiche.

Il nuovo meccanismo di versamento dell’Iva da parte delle Pa, in vigore del 1° gennaio, prevede infatti che gli enti pubblici versino direttamente all’Erario l’Imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata dai loro fornitori, cui viene pagato il corrispettivo al netto dell’Iva.

Lo split payment nasce, in sintesi, per evitare che il fornitore si appropri dell’Iva senza versarla (al netto delle sue detrazioni).

Fino a ieri, nei rapporti tra fornitori e Pa, l’Iva è stata pagata in un secondo momento; chi emetteva fatture ad incasso verso la Pubblica amministrazione evidenziava nel documento tanto il prezzo del bene ceduto o del servizio prestato quanto l’Iva.

Ora, invece, la Pa è tenuta a sdoppiare il pagamento, pagando al fornitore il prezzo del bene/servizio e versando l’Iva direttamente all’Erario, per scongiurare che chi incassa la fattura eviti di corrispondere l’imposta allo Stato nel momento successivo.

Secondo le regole attuative dello split payment previste dal decreto ministeriale, i fornitori di beni e servizi nei confronti dello Stato e dei suoi organi, degli enti pubblici territoriali, dei loro consorzi e di tutti gli altri soggetti della Pa, nel momento in cui emettono fattura, devono effettuare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. L’Iva diviene, così, esigibile nel momento in cui vengono pagati i corrispettivi ai fornitori e le Pubbliche amministrazioni devono effettuare il versamento dell’Imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la stessa diventa esigibile.

Per imprese, professionisti e costruttori non è una soluzione logica; lo sarebbe che gli enti pubblici destinatari delle fatture emesse ex legge 398/91, continuassero a corrisponderle nei modi ordinari, versando al fornitore l’intera imposta.

Le loro perplessità vertono, dunque, sul meccanismo di “scissione” dell’Iva, dal quale restano esclusi in quanto soggetti alla ritenuta.

Tra i professionisti, il consigliere nazionale dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili con delega alla fiscalità dice: «Ai professionisti non si applica la scissione dell’Iva perché siamo soggetti alla ritenuta»; prosegue: «Ma saranno le imprese a farne le spese, trovandosi in credito Iva. E anche se sono previsti un diritto di priorità e tempi più rapidi per i rimborsi, temo che le imprese ne pagheranno le conseguenze».

I portavoce delle imprese denunciano che il meccanismo della scissione «taglia alle imprese il 10% di liquidità, che chissà quando potrà essere recuperata…», e chiedono l’intervento del Governo.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, p. 33 - Il «sistema» non si applica agli studi - Rizzardi

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