Split Payment: rimborsi in via prioritaria
Autore: Giuseppe Moschella
Pubblicato il 05 febbraio 2015
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La “scissione
dei pagamenti” va
indicata in fattura
Il 1°gennaio 2015 è entrato in vigore lo “Split Payment” - Scissione dei pagamenti - ovvero quel meccanismo che prevede, per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., che l’imposta sia versata all’Erario dagli Enti stessi secondo termini e modalità fissati dal decreto del Ministero dell’Economia del 23 gennaio 2015 (1).
Tale meccanismo si applica alle operazioni effettuate a partire dalla sopra citata data (1° gennaio 2015), per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla data stessa.
Il 1°gennaio 2015 è entrato in vigore lo “Split Payment” - Scissione dei pagamenti - ovvero quel meccanismo che prevede, per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., che l’imposta sia versata all’Erario dagli Enti stessi secondo termini e modalità fissati dal decreto del Ministero dell’Economia del 23 gennaio 2015 (1).
Tale meccanismo si applica alle operazioni effettuate a partire dalla sopra citata data (1° gennaio 2015), per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla data stessa.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema, le Pubbliche Amministrazioni dovranno adeguare in tempo i propri sistemi informativi per la gestione dell’emissione e la contabilizzazione delle fatture (2).
Il meccanismo dello Split Payment impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare l’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi - effettuati sia nell’ambito della attività istituzionale che nell’ambito dell’attività commerciale - direttamente all’erario, invece di pagarla insieme al corrispettivo ai propri fornitori.
Il nuovo sistema riguarda tutti gli acquisti effettuati dalla PA, ad eccezione di quelli per i quali lo stesso ente è debitore d’imposta in quanto soggetto al reverse charge e ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta e di acconto (3) sul reddito.
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(1) La disposizione benché pianamente efficace e in vigore deve tuttavia ricevere una specifica autorizzazione da parte del Unione Europea sul rispetto della Direttiva CE a causa della deroga al sistema Iva comunitario.
(2) I software gestionali dovranno prevedere specifiche codifiche di registrazione.
(3) L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Legge di stabilità stabilisce espressamente che il meccanismo non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui reddito, estendendo il riferimento alle ritenute a titolo di acconto.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizione è regolata dall’articolo 17-ter (4) (DPR 633/1972) “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, e riguarda le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti dello:
- Stato;
- degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica;
- degli Enti pubblici territoriali;
- dei Consorzi tra essi costituiti;
- delle Camere di Commercio;
- degli Istituti Universitari;
- delle Aziende Sanitarie Locali;
- degli Enti Ospedalieri;
- degli Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- degli Enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza (5).
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(4) Il decreto di attuazione specifica che l’elenco degli enti pubblici interessati dalle nuove regole sono tassativamente quelli dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972. Restano esclusi dall’applicazione delle nuove regole tutti gli altri enti pubblici non ricompresi nell’elenco, per i quali, però, se inclusi nell’articolo 6, comma 5, del Dpr 633/1972, continuerà ad applicarsi l’esigibilità differita dell’imposta.
(5) Sono da ritenersi escluse le Casse private.
APPLICAZIONE PER TUTTI GLI ACQUISTI DELLA P.A.
Il MEF nel comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 aveva anticipato i contenuti del Decreto attuativo chiarendo che lo Split Payment si applica alle Pubbliche Amministrazione acquirenti di beni e servizi ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA (6).
La disposizione si applica, si ribadisce, alle operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° gennaio 2015, e non vi è un riferimento al concetto di momento di effettuazione delle operazioni. Di conseguenza le fatture differite emesse a gennaio per beni o servizi acquistati a dicembre, vanno considerate con il nuovo meccanismo.
Ricorda
Sono escluse dall’applicazione dello Split Payment: a. le operazioni per le quali gli enti obbligati sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA (operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile); b. i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta Irpef (sia a titolo di acconto che di imposta). |
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(6) Come anticipato dal MEF, le nuove regole si applicano solo per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, restano quindi escluse tutte le operazioni fatturate fino al 31 dicembre 2014.
LO SPLIT PAYMENT IN FATTURA
Il MEF, in una successiva comunicazione del 30 gennaio 2015, ha annunciato la firma del decreto attuativo sulle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) da parte del Ministro dell’Economia.
Il ministero ha reso pubblico il decreto attuativo (del 23 gennaio 2015) (7) e la relazione illustrativa, fornendo un quadro più chiaro del meccanismo dello Split Payment anche se non mancano questioni irrisolte.
Una importante novità risulta quella per cui vi è per il fornitore l’obbligo di esporre in fattura l’annotazione “Scissione dei pagamenti”.
Le fatture dovranno comunque evidenziare l’Iva ed essere normalmente registrate senza concorrere alla liquidazione di periodo.
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(7) Il decreto è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 27 del 3 febbraio 2015.
AMMINISTRAZIONI SOGGETTI PASSIVI IVA
Per gli enti pubblici titolari di partita Iva - relativamente alle attività che essi gestiscono nella propria sfera commerciale - le fatture ricevute dovranno essere registrate sia sul registro degli acquisti che su quello delle fatture emesse in modo che l’Iva da Split Payment concorra alla liquidazione del mese in cui le fatture sono pagate o registrate. Non vi sarà per tale Iva un versamento separato, come deve invece avvenire per gli acquisti in ambito istituzionale. L’acquisto dei beni e servizi a utilizzo promiscuo (sfera commerciale e sfera istituzionale) dovrà essere trattato come quelli totalmente commerciali, e la detraibilità dell’Iva acquisti seguirà le regole normali.
Ricorda - La fattura indica sia l’imponibile che l’imposta, l’Ente pagherà il primo al fornitore e verserà la seconda allo Stato. |
PRIORITA' NEI RIMBORSI AI FORNITORI
Il meccanismo della scissione dei pagamenti, determina una situazione di maggior credito relativamente alle operazioni passive.
Il decreto stabilisce che, semplificando quanto previsto dall’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, i fornitori avranno una priorità nei rimborsi per un ammontare pari all’importo complessivo dell’imposta applicata nelle specifiche operazioni effettuate nel periodo in cui è maturato il credito chiesto a rimborso.
ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA
Per gli Enti di cui all’articolo 17-ter, l’esigibilità dell’imposta scatterà, in via generale, con riferimento al momento del pagamento dei corrispettivi. Si potrà tuttavia optare per anticipare l’esigibilità dell’imposta alla ricezione della fattura.
Il decreto indica ai soggetti pubblici interessati le modalità per versare l’imposta all’erario.
SPLIT PAYMENT E REGIMI SPECIALI - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come presupposto indispensabile per l’applicabilità del meccanismo dello Split Payement, vi è la distinta indicazione in fattura dell’Iva che dovrà essere versata all’erario.
I fornitori devono emettere fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21, DPR n. 633/1972, evidenziandone l’imposta e apponendo la dicitura “scissione dei pagamenti”.
In un recente incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni che sono assoggettate a regimi speciali, che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che dispongono l’assolvimento secondo regole proprie, non trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti.
IL VERSAMENTO DELL’IVA
Ricordiamo che lo Split Payment si applica alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data.
Il decreto attuativo disciplina, all’articolo 4, il versamento dell’IVA da parte della Pubblica Amministrazione acquirente che può scegliere tra diverse opzioni:
- versamento mensile -> entro il 16 del mese, cumulando le fatture la cui imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
- versamento giornaliero -> per l’imposta divenuta esigibile il giorno stesso;
- versamenti distinti -> per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.
Il versamento (8) andrà effettuato utilizzando il Modello “F24 Enti pubblici” ed è esclusa la possibilità di compensazione orizzontale con crediti di altre imposte.
Le Amministrazioni che sono titolari di conti presso la Banca d’Italia potranno effettuare il versamento tramite modello “F24 Enti pubblici”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013.
Per le Amministrazioni che sono autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, ovvero presso Poste italiane, potranno effettuare un versamento unificato di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tutte le altre Amministrazioni possono imputare le somme direttamente al Bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
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(8) L’Agenzia delle Entrate istituirà gli appositi codici tributo per poter far effettuare il versamento con il modello F24.
DEROGA INIZIALE - PRIMA APPLICAZIONE
In sede di prima applicazione, il decreto precisa che viene concesso il tempo per l’adeguamento dei sistemi informativi fino al 31 marzo; di conseguenza, per le operazioni la cui Iva è divenuta esigibile entro il 31 marzo il versamento va effettuato entro il 16 aprile (si dovrà accantonare fin da subito l’Iva da riversare all’erario).
I CONTROLLI DELLA REGOLARITA' DEI VERSAMENTI
Nel decreto sono presenti anche alcune disposizioni che riguardano il controllo dei versamenti, che sono monitorati dall’Agenzia delle Entrate, la quale in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato, può acquisire ed elaborare le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244 (9).
Anche i Revisori dei Conti degli Enti Locali, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, sono chiamati a vigilare sulla corretta esecuzione del versamento dell’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni; di conseguenza anche i professionisti dovranno affrontare le novità che ne derivano da questa nuova scissione contabile nella gestione dei pagamenti.
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(9) In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, anche in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento.
PARTICOLARI SITUAZIONI. INVERSIONE CONTABILE
Con riferimento alle situazioni in cui le Amministrazioni Pubbliche, di cui all’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, sono debitrici d’imposta relativamente a cessione di beni o prestazioni di servizi, il decreto attuativo rinvia alle disposizioni generali in materia di Iva (DPR 633/1972).
SINTESI DELLE NOVITA'
Il nuovo meccanismo dello Split Payment (scissione dei pagamenti):
1. Prevede l’indicazione in fattura della dicitura “Scissione dei Pagamenti”, la stessa fattura deve contenere l’Iva, e inoltre deve essere registrata sul registro Iva vendite;
2. Si applica alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 indipendentemente dal momento di effettuazione dell’operazione;
3. Non prevede l’applicazione delle disposizioni in tema di esigibilità differita (art. 6 c. 5 DPR 633/72);
4. Stabilisce che i destinatari della disposizione siano tassativamente individuati dalla legge;
5. Dispone che i fornitori abbiano un canale prioritario per i rimborsi;
6. Per gli acquisti commerciali le PA devono registrare le fatture ricevute e fa concorrere l’Iva da Split Payment alla liquidazione mensile;
7. Non si applica alle fatture emesse nel 2014;
8. Prevede che il primo versamento per le PA sarà entro il 16 aprile 2015, e non vi è possibilità di compensazione.
Quadro normativo |
- DPR 633/72 (Articolo 17-ter) - DPR 633/1972 - Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (art. 1 comma 629 lett. b) - Comunicato Stampa MEF n. 7 del 9 gennaio 2015 - Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015 - Relazione illustrativa al Decreto 23/1/2015 |
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